Informativa del mese di settembre 2016

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI REDDITI 2016 (30 settembre 2016)

Al 30 settembre 2016 scade il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi modelli unico 2016 per i redditi da dichiarare per l’anno d’imposta 2015.

REGOLARIZZAZIONE DI VERSAMENTI O DICHIARAZIONI:

Sempre entro la stessa data (30/9/2016) è possibile versare in forma agevolata le eventuali imposte (IVA, IRES, IRAP e IRPEF) non versate durante l’anno 2015.

Entro la stessa data (30/9/2016) si possono spedire eventuali “dichiarazioni omesse” per l’anno d’imposta 2014,usufruendo delle sanzioni ridotte.

Sempre entro la stessa data (30/9/2016) si possono “integrare” con ravvedimento operoso le dichiarazioni regolarmente presentate entro il quarto anno d’imposta precedente (entro il 30/9/2016 vale per gli anni dal 2012 e successivi), sempre che non sia iniziata la fase di accertamento.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI DAL PATRIMONIO D’IMPRESA A QUELLO PRIVATO.

Termine per poter usufruire dell’agevolazione: 30 9 2016 (forse prorogata al 30 11 2016)

Ricordiamo che alla fine del mese (salvo proroga al 31 novembre) scade il termine per poter estromettere dal patrimonio aziendale, in forma agevolata, gli immobili aziendali sempre che questi non siano utilizzati come strumentali per l’attività d’impresa, versando un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza dell’ 8% (10,5% se l’impresa è considerata non operativa).

Si possono cedere in proprietà personale ai singoli soci in quota proporzionale al capitale, o ceduti a singoli soci, o trasformando la società che non è operativa in società semplice.

Questo comporta che, trascorsi 5 anni dall’assegnazione, l’eventuale vendita di tali immobili non saranno soggetti a tassazione in capo ai venditori in quanto saranno ceduti da “soggetti privati”

STUDI DI SETTORE:

DISCIPLINA E LORO FUNZIONE CON INDICAZIONI SUL LORO CORRETTO UTILIZZO

Gli studi di settore individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, ai processi produttivi utilizzati, all’organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività, alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).

Gli studi di settore sono utilizzati dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo ma anche dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore).

La congruità – I ricavi del contribuente sono definiti “congrui” se pari al valore puntuale di riferimento calcolato dagli studi di settore per lo specifico contribuente. Il valore puntuale è compreso in un “intervallo di confidenza”: insieme di livelli di ricavi che, in condizioni di normalità economica, sono stimati come “possibili e giustificabili” secondo l’Amministrazione finanziaria. Detto intervallo di confidenza prevede un limite inferiore (ricavo minimo) ed un limite superiore che non viene indicato: l’Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 5/E/2008 ha precisato che i contribuenti con un livello di ricavi inferiore al “puntuale” ma superiore al “minimo” devono considerarsi generalmente in linea con gli studi di settore, poiché “i valori rientranti all’interno del predetto intervallo hanno un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un’attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore”.

La coerenza – Gli studi di settore calcolano alcuni indicatori economici caratterizzanti l’attività svolta dal contribuente (indici di coerenza). La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche.

In fase di individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione l’Agenzia Entrate analizzerà, per i soggetti che hanno presentato il modello degli studi di settore, le risultanze del posizionamento degli indicatori di coerenza economica e di quelli di normalità economica: tali informazioni orienteranno le attività di controllo.

Il semplice disallineamento da Gerico non legittima però l’accertamento. In sede di verifica gli Uffici dovranno valutare con estrema attenzione la posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui l’applicazione degli indicatori di normalità economica determini scostamenti rilevanti tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore e in tutti i casi di “marginalità economica” del soggetto esaminato (la condizione di marginalità economica è generalmente contraddistinta dalla localizzazione territoriale, dall’età del contribuente, dalla limitata dotazione di beni strumentali e/o dall’obsolescenza degli stessi, dalle ridotte dimensioni del mercato di riferimento, dall’assenza di costi relativi a servizi).

Per i soggetti che hanno compilato correttamente gli studi di settore e sono risultati congrui (anche per adeguamento) e coerenti, l’Agenzia Entrate:

  • non potrà eseguire rettifiche analitico-induttive (ex art. 39, c.1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973);
  • dovrà provare l’esistenza di un disallineamento di almeno un terzo per procedere ad un eventuale accertamento sintetico;
  • i termini per l’azione di accertamento decadranno al 31 dicembre del terzo anno successivo all’invio della dichiarazione (quindi un anno prima del termine ordinario).

Nella circolare n. 58/E del 27 giugno 2002 l’Agenzia Entrate aveva chiarito che “l’attendibilità delle procedure di elaborazione degli studi di settore non impedisce all’Amministrazione di svolgere l’azione di accertamento con le ordinarie procedure e di pervenire a risultati diversi da quelli degli stessi studi, anche nei confronti dei contribuenti che risultano congrui e coerenti. In tali casi, per evitare che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore possano essere validamente opposti dai contribuenti, è necessario, però, che la determinazione dei maggiori ricavi o compensi si fondi su obiettivi elementi e su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi o dei compensi stessi che tenga conto delle peculiarità della posizione soggettiva sottoposta a controllo. Ovviamente, in presenza della prova certa di ricavi omessi, non assumerà alcun rilievo la circostanza che il contribuente sia congruo e coerente rispetto agli studi di settore”.

Società di comodo e studi di settore

Il raggiungimento della congruità e della coerenza alle risultanze degli studi di settore rappresenta causa di esclusione per la disciplina delle cosiddette “società di comodo” (reddito minimo e valore della produzione minimo, aliquote d’imposta maggiorate, blocco del credito IVA, divieto del riporto delle perdite pregresse), anche in caso di “società in perdita sistematica”.

Adeguamento spontaneo in dichiarazione

L’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato in sede di dichiarazione a condizione che sia versata una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra ricavi e compensi derivanti dall’applicazione degli studi al valore di riferimento puntuale indicato sopra e quelle annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta:

  • se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
  • per gli studi approvati per la prima volta ovvero per il primo anno della revisione.

L’adeguamento ha rilevanza anche ai fini dell’Irap.

La maggiorazione del 3% deve essere versata entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sul reddito. A tal fine si precisa che la maggiorazione del 3% è unica, nel senso che il versamento è valido sia ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all’interno dell’intervallo di confidenza e quindi anche al livello del valore minimo.

Ricordiamo che l’eventuale adeguamento non inciderà sul superamento dei limiti previsti per la tenuta della contabilità ordinaria, né per la liquidazione mensile dell’IVA.

Accertamenti per i “non congrui”

Il regime premiale previsto per i contribuenti congrui e coerenti è controbilanciato da un inasprimento dei controlli riguardanti i soggetti che presentano delle anomalie.

Nei confronti dei soggetti non congrui ai risultati degli studi di settore l’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza hanno istituito uno specifico sistema di analisi e di controllo che prevede anche l’utilizzo di indagini bancarie.

Controllo, sanzioni e ravvedimento

L’omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore ma anche solo l’erronea compilazione del modello può comportare pesanti sanzioni e consentire all’Amministrazione finanziaria di ricorrere all’accertamento con il metodo induttivo.

L’Agenzia Entrate, già nello scorso mese di giugno 2015, ha però preannunciato di voler instaurare un rapporto con i contribuenti, sempre più improntato alla trasparenza e supportato da forme di comunicazione sempre più avanzate, consentendo ai titolari di partita IVA che ricevono le informazioni dall’Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997).

In particolare è previsto il periodico invio di comunicazioni di anomalie relative agli studi di settore.

Il contribuente che dovesse ricevere la comunicazione potrà:

  • fornire chiarimenti all’Agenzia Entrate;
  • regolarizzare la propria situazione, anche mediante ravvedimento operoso presentando una dichiarazione dei redditi correttiva (comprensiva dello studio di settore modificato in conformità alla segnalazione pervenuta).

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha recentemente riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie e in materia di studi di settore, a decorrere dal 1° gennaio 2016:

  • è venuto meno quanto in precedenza previsto dai commi 2-bis e 2-bis.1, dell’art. 1 e dai commi 4-bis e 4-ter, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, nonché dall’art. 32 D.Lgs. n. 446/1997, in relazione alle maggiorazioni (del 10% e 50%) della sanzione in caso di:
  • per l’omessa presentazione degli studi di settore continua invece ad applicarsi l’art. 8, del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede una sanzione di 2.000 euro se il contribuente non provvede a tale adempimento anche a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio.
    • infedele / omessa compilazione degli studi di settore;
    • indicazione di una causa di esclusione / inapplicabilità inesistenti.

Con la Circolare n. 24/E del 30 maggio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che:

  • in applicazione del principio del favor rei le nuove disposizioni sono applicabili agli atti non definitivi al 1° gennaio 2016;
  • in relazione ai dati /informazioni contenute nel modello studi di settore, la sanzione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, è applicabile solo con riferimento a quelli “rilevanti” (quindi a quelli che, se indicati correttamente, avrebbero modificato l’assegnazione ai cluster di riferimento, la stima dei ricavi/compensi e il calcolo degli indicatori di normalità/coerenza).

E’ proprio per i motivi sopra esposti che noi chiediamo la vostra manifestazione di volontà nell’accettarli o meno, per la responsabilità di tale scelta al di là di ogni correttezza di compilazione.

CANONE RAI

Ricordiamo ai cliente intestatari di fornitura energia elettrica che sono esonerati dal pagamento del canone RAI, qualora l’abbonamento sia già pagato da altro componente il nucleo famigliare, o l’abitazione sia priva di televisione, costituisca seconda casa ecc.,.

In questo caso non è sufficiente pagare la bolletta dell’energia elettrica, decurtata dell’importo del canone, ma deve essere compilata anche la dichiarazione sostitutiva e inviata quanto prima all’Agenzia delle Entrate per evitare l’iscrizione a ruolo e relativa cartella Equitalia.

Perché le vostre mail siano sicuramente lette dallo studio, inviate, gentilmente, le vostre comunicazioni solo a quella principale di studio   INFO@STUDIOSIGMA.EU evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.

Orari di apertura degli studi SIGMA

Trieste e Tavagnacco: segreteria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (da lunedì a venerdì)

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti:

rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041

rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista  348.7078709

rag. Mirco Marchiori ragioniere commercialista  348 7409514

Roberto Nostran    consulente del lavoro          339 6649062

Maurizio Zoppolato   consulente energetico      347 9444939

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