Circolare Ottobre 2016

Informativa del mese di ottobre  2016

Raccomandiamo tutti coloro che appartengono al regime forfettario agevolato / regime dei minimi, di inviarci quanto prima la documentazione per chiudere questo terzo trimestre al fine di valutare i limiti richiesti per non rischiare di perdere l’agevolazione.

REGIME FORFETTARIO

A tal fine riassumiamo di seguito i requisiti e i limiti di tale regime per le diverse attività

Industrie alimentari e delle bevande limite ricavi annui        45mila  coeff. di reddito    40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio                                   50mila                               40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande      40mila                               40%
Commercio ambulante di altri prodotti                                  30mila                               54%
Costruzioni e attività immobiliari                                           25mila                               86%
Intermediari del commercio                                                   25mila                               62%
Servizi di alloggio e ristorazione                                           50mila                               40%
Attiv.profess, scientif. tecniche, sanitarie, istruzione            30mila                               78%
Altre attività                                                                           30mila                               67%

Non si devono superare anche i seguenti limiti di spesa:

Impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.

Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).

Il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, ancorché non detratta.

Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing si rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno.
In caso di inizio dell’attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell’anno di inizio.

Regime dei minimi
Il limite per chi si trova ancora nel regime dei minimi è di € 30mila, e possono mantenere tale regime per un massimo di 5 anni,  o fino a quando si compiono i 35 anni di età.
Inoltre i limiti del regime forfettario sono applicati anche per il presente regime con le seguenti variazioni:

•    Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore €. 15.000;
•    Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori anche se familiari;

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Con il 13 dicembre 2016 scatta l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari venduti sia sfusi che confezionati, che di seguito riassumiamo i punti più importanti:

•    Etichettatura nutrizionale obbligatoria
Un nuovo regolamento per l’etichettatura degli alimenti sostituisce la direttiva 90/496/CEE del 1990 e la direttiva 2000/13/CE.  Il nuovo regolamento rende l’etichettatura nutrizionale obbligatoria e istruisce i produttori alimentari a fornire informazioni sul valore energetico e su 6 nutrienti; grassi, saturati, carboidrati, zuccheri, proteine e sale – in quest’ordine, ed espressi per 100 g o per 100 ml di prodotto. Queste informazioni dovrebbero essere presentate in una tabella nutrizionale nello stesso campo visivo (più facilmente sul retro della confezione) e in aggiunta possono essere espresse su ogni porzione. Ulteriori nutrienti (cioè monoinsaturi, polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine e minerali) possono essere inclusi volontariamente. E’ importante riconoscere che il regolamento obbliga l’etichettatura nutrizionale solo nello stesso campo visivo, di solito sul “retro della confezione”; l’etichettatura nel principale campo visivo (ad esempio il fronte della confezione) rimane un atto volontario.
Regole speciali si applicano se le informazioni sono ripetute sul fronte della confezione, che possono essere il contenuto di energia da solo o in combinazione con grassi, saturati, zuccheri e sale. In tali casi, il valore energetico deve essere presentato in quantità assolute per 100 g (ml) e in aggiunta può essere espresso per porzione. Il nuovo regolamento mantiene la richiesta di mostrare l’energia sia in kilojoule (kJ) che in kilocalorie (kcal) per 100 g (ml) (ci sono 4,2 kJ in ogni kcal). Quando queste informazioni vengono dichiarate per una porzione o unità (ad es. quantità per biscotto), deve essere indicata la dimensione di una porzione/unità, insieme al numero di porzioni o unità contenuti nella confezione.
Per la maggioranza delle etichette per le confezioni alimentari è necessaria una dimensione del carattere minima di 1,2 mm per tutte le informazioni alimentari obbligatorie. Confezioni più piccole (con la superficie più larga inferiore a 80  cm2) hanno una dimensione del carattere minima richiesta più piccola (0,9 mm). Inoltre, le informazioni volontarie (ad es. slogan o affermazioni) non devono essere presentate in maniera tale da influire sulla presentazione delle informazioni obbligatorie.

•    Etichettatura degli allergeni
Diversi alimenti sono stati indicati come responsabili della maggioranza delle reazioni allergiche agli alimenti. Se sono presenti negli alimenti, devono essere chiaramente indicati e sottolineati nella lista degli ingredienti. Le richieste sulla fornitura di informazioni che riguardano gli allergeni coprono anche gli alimenti non pre-confezionati, tra cui quelli venduti nei ristoranti e nei bar.

•    Richieste sulla lingua
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovranno apparire in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori. Inoltre, gli Stati Membri in cui un alimento è commercializzato possono decidere che le informazioni vengano date in una o più lingue tra quelle ufficiali dell’UE.

•    Richieste sulle vendite a distanza
Quando l’alimento è venduto tramite una “comunicazione a distanza” (ad es. internet o cataloghi), le informazioni obbligatorie presenti sull’etichetta devono essere rese disponibili prima che la vendita sia conclusa. Queste informazioni devono essere visibili anche su qualsiasi materiale che supporta la vendita a distanza o fornito attraverso altri mezzi appropriati (ad es. pagina web o catalogo).

Per consentire l’accessibilità delle informazioni a una fascia sempre più ampia di utenti, la dichiarazione nutrizionale deve essere redatta in maniera semplice e comprensibile così da rappresentare uno strumento efficace per adottare decisioni consapevoli. Tutti i valori riportati devono comparire nel medesimo campo visivo in modo da non creare confusione e possono essere rappresentati in formato tabellare o, in caso di spazio insufficiente, in formato lineare.

Le informazioni obbligatorie in etichetta sono riportate nella tabella sottostante:
Nutrienti                       Unità di misura
(per 100 g/ml)
Valore energetico             kcal e kJ
Proteine                                 g
Carboidrati                             g
– di cui zuccheri                      g
Grassi                                     g
– di cui saturi                          g
Fibra alimentare                     g
Sale                                        g

Il valore energetico e le sostanze nutritive sono espresse su 100 g o 100 ml, in modo da facilitare la comparabilità tra prodotti simili o contenuti in imballaggi di dimensioni diverse. È consentito inserire nelle dichiarazioni nutrizionali anche le assunzioni giornaliere di riferimento (% GDA o % AR) e l’espressione “per porzione”, a condizione che siano riportate la quantità e il numero di porzioni. Oltre alle sostanze nutritive citate in precedenza, possono essere inseriti altri elementi nutritivi come gli acidi grassi mono o polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre, i sali minerali e le vitamine.

I valori dichiarati in etichetta sono valori medi e possono essere ottenuti sulla base di analisi di laboratorio effettuate dal produttore sull’alimento oppure calcolati a partire da valori medi noti o da dati presenti in letteratura. Per alcune categorie di prodotti il Reg. UE 1169/11 prevede che non sia obbligatorio fornire le informazioni nutrizionali, salvo eventuali disposizioni specifiche.

Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L’allegato V del Regolamento stabilisce quali siano le eccezioni, cioè i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa. Eccolo in allegato:

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o  categoria di ingredienti;
2. I prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. Le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. Il sale e i succedanei del sale;
6. Gli edulcoranti da tavola;
7. I prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. Le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. Gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. Gli aromi;
11. Gli additivi alimentari;
12. I coadiuvanti tecnologici;
13. Gli enzimi alimentari;
14. La gelatina;
15. I composti di gelificazione per marmellate;
16. I lieviti;
17. Le gomme da masticare;
18. Gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cmq ;
19. Gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.

OBBLIGO DI INDICAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER COLORO CHE UTILIZZANO L’AUTO NON DI PROPRIETA’

A seguito di controlli da parte delle forze dell’ordine, si segnala nuovamente, che da novembre 2014 è d’obbligo, per chi usa autoveicoli o motoveicoli non essendone proprietario e quando l’utilizzo si protrae per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, di trascrivere il nominativo della persona sulla carta di circolazione.

I soggetti obbligati sono i comodatari, nel caso di contratto di comodato, i locatari, nei contratti di noleggio, gli eredi o l’utilizzatore nei contratti rent to buy. Sono esclusi dal obbligo gli automezzi dati in uso ai familiari conviventi, le auto aziendali assegnate ai dipendenti (fringe benefit) e gli autotrasportatori.

La trascrizione si effettua presso gli uffici della Motorizzazione o tramite un’agenzia di pratiche automobilistiche.

La sanzione amministrativa in caso di un controllo stradale varia tra €. 516,46 e €. 2.582,28 e il ritiro della carta di circolazione.

PROSSIME SCADENZE

Martedì 25 ottobre  Termine per l’invio dei modelli intrastat in via telematica in merito alle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, con paesi CEE, relativi al mese di settembre (soggetti mensili) o al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

Martedì 26 ottobre  Termine per presentare al Centro di assistenza fiscale (CAF) il modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale

Lunedì 31 ottobre   Termine per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nel periodo d’imposta 2015, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Lunedì 31 ottobre   Termine per la comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2015, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro; sono esclusi dall’obbligo i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (es: finanziamento soggetto a registrazione).

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, deve essere presentata la relativa Comunicazione ai sensi dell’art. 2, commi da 36-terdecies a 6-duodevicies, del D.L. 138/2011, con il fine di contrastare il fenomeno elusivo di intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale.

Quindi entro Lunedì 31 ottobre 2016 va inviato lo specifico modello con riferimento all’esercizio 2015 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
La comunicazione va presentata utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, sostituito nel mese di novembre 2013.
I soggetti obbligati a presentare la comunicazione sono:
•    l’impresa che concede i beni in godimento, in particolare: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale;
•    i soci o familiari dei soci o dell’imprenditore, i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, che li utilizzano o li hanno concessi.
Innanzitutto deve trattarsi di un bene relativo all’impresa, così come definito dalla Circolare 24/E/2012:
•    imprenditore individuale → beni indicati nell’inventario;
•    società di persone/capitali → beni appartenenti alla società;
e può trattarsi di un bene strumentale, un bene-merce o un immobile patrimonio.
Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione va effettuata solo in presenza di una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato. La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina infatti per l’utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini Irpef (da dichiarare nel quadro RL) e per l’impresa concedente l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento.
La comunicazione non va invece presentata in mancanza di fringe benefit tassabile in capo all’utilizzatore o nel caso in cui esso sia azzerato per effetto di costi indeducibili relativi al bene concesso al socio.

Sono invece esclusi dalla comunicazione:
•    i beni concessi in godimento agli amministratori, a prescindere dalla presenza di un fringe
benefit;
•    i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
•    i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
•    i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
•    gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai
propri soci;
•    i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge

L’obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” (diversi quindi da veicoli, aeromobili, immobili, …) siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.
Nel caso in cui il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma almeno pari al valore di mercato o non abbia dedotto i costi (e l’utilizzatore abbia tassato la differenza tra valore normale e corrispettivo) la sanzione applicabile va da 258 € a 2.065 € (art. 11, co. 1, lett. a) D.Lgs. 471/1997).

È in ogni caso applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Perché le vostre mail siano sicuramente lette dallo studio, inviate, gentilmente, le comunicazioni solo a quella principale di studio INFO@STUDIOSIGMA.EU evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.

Orari di apertura degli studi SIGMA
Trieste e Tavagnacco: segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti:

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041
rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista   348.7078709
rag. Mirco Marchiori  ragioniere commercialista   348 7409514
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Maurizio Zoppolato    consulente energetico        347 9444939

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