Circolare Informativa Marzo 2019/2

Tenuta contabilità in regime ordinario con l’avvento della fatturazione elettronica

Con l’inizio della fatturazione elettronica e la registrazione di documenti in formato digitale, senza il supporto cartaceo, per le ditte cui lo studio non gestisce la contabilità completa, (provvedendo anche ai pagamenti), dobbiamo  integrare i documenti che riceviamo dall’Agenzia delle Entrate con le registrazioni di prima nota (incassi e pagamenti).

Per continuare ad evitare  ai nostri clienti di redigere una prima nota che farebbe perdere tempo, e, poiché ormai quasi tutte le movimentazioni avvengono per via tracciabile attraverso gli istituti di credito, vi chiediamo di farci avere mensilmente i seguenti documenti:

  1. estratti conto mensili dei conti correnti aziendali, da inviarci via mail all’inizio di ogni mese per il mese precedente (anche solo provvisori da home banking);
  2. chi ha addebiti diretti di pagamento bancario delle ditte distributrici, deve mandarci copia delle distinte di ogni “R.I.D” che la ditta di distribuzione vi invia e che trovate anche sul portale del vostro distributore da cui vi servite. In quanto la banca registra un unico movimento composto, però di più documenti come fatture e/o note di credito, che allo studio serve per verificare che tutti documenti siano registrati in contabilità, altrimenti per chiedere noi una copia al fornitore;
  3. quando autorizzate il pagamento di effetti bancari, la banca registra un’unica uscita (complessiva di più effetti) senza i nominativi dei fornitori, dovrete stamparci la lista degli effetti in scadenza ogni quindici giorni e inviarcela  via mail;

Rimarrà sempre la necessità di ritirare l’altra documentazione di spesa come: le fatture estere e le fatture ricevute da soggetti in regime fiscale agevolato che non hanno obbligo di emettere la fattura elettronicamente (vedi i produttori agricoli o regime forfettario ), raccogliere i buoni pasto, ecc. . Presenze e corrispettivi vengono già inviate via mail.

Fatto il primo controllo, dopo aver ricevuto i documenti sopra richiesti, vi invieremo la distinta delle partite aperte clienti e fornitori perché ci scriviate sopra i documenti che avete incassato o pagato in contanti che solo voi potete conoscere.

 

DICHIARAZIONE IVA nuove modalità per il riconoscimento del credito in compensazione

La dichiarazione iva del 2018, in scadenza al 30/4, prevede che se dalla stessa, emergesse un credito d’imposta, questo può essere utilizzato solo se tutti gli eventuali pagamenti del 2018 siano stati liquidati regolarmente. Altrimenti il credito teorico risultante sarà rivisto conteggiando solo i pagamenti effettivi, riducendone il valore. Questo anche se il debito d’imposta sia oggetto di pagamento dilazionato. In questo caso si riterranno validi i pagamenti delle rate fino alla data di presentazione della dichiarazione iva. (30 aprile 2019) Successivamente tale credito potrà essere riaggiornato man mano che si effettuano i successivi pagamenti, presentando una dichiarazione IVA integrativa, così fino al totale riconoscimento del credito contabile e della facoltà di poterlo compensare negli anni successivi

Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15 agosto 2020) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio scorso – ma prevede anche una serie di effetti anticipati.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati. Queste nuove norme (modifiche all’art. 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 16 marzo 2019).

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative, già costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma quanto prima, ma non oltre nove mesi dalla predetta data”.( 15 febbraio 16 novembre 2019)

Le società clienti, soggette a tale obbligo, sono già state contattate dal nostro studio per valutare la nomina del revisore e l’aggiornamento degli statuti.

 

Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa: le modalità di fruizione

Con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, infatti:

  • decorrere dal 1° gennaio 2020 gli esercenti attività di commercio al minuto (ed assimilate), sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, tale norma si applica dal 1° luglio 2019;
  • per l’acquisto o l’adattamento – negli anni 2019 e 2020 – dei misuratori fiscali necessari per effettuare i suddetti adempimenti, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio;
  • tale contributo è riconosciuto all’esercente come credito d’imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo (con sistemi tracciabili). Con tale Provvedimento è stato inoltre precisato che il pagamento del corrispettivo dev’essere effettuato secondo uno degli strumenti individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203.

 

 

CONTRIBUZIONE PER 2019 GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare 25/2019, l’Inps ha fornito i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2019 dei soggetti iscritti alla Gestione Ivs degli artigiani e commercianti; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, è pari al 24,00% (aliquota peraltro già raggiunta nell’anno 2018) per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni.

Inoltre, viene confermato che:

  • per i soli iscritti alla gestione commercianti l’aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2018, poi reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019;
  • è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);
  • viene confermata, anche per l’anno 2019, la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • vengono confermate anche le agevolazioni previste per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di tre punti percentuali).

Quindi, tenendo presente che per l’anno 2019:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.878 (la circolare precisa che per l’anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è variato rispetto all’anno precedente, a causa della variazione 1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 comunicata dall’Istat);
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad € 78.572; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa, non trattandosi di massimali globali da riferire all’impresa stessa;
  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il massimale annuo è pari per ili 2019 ad € 102.543 e non è frazionabile in ragione mensile;
  • i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.878 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari, per l’anno 2019, ad € 47.143; per i redditi superiori a € 47.143 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’articolo 3-ter D.L. 384/1992 convertito in L. 438/1992.

 

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per la gestione artigiani sono riepilogate nella seguente tabella:

REDDITO  ETÀ SUPERIORE 21 ANNI 

 

 

ALIQUOTA

ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI 

 

ALIQUOTA

Fino a € 47.143 24,00% 21,45%
da € 47.143 fino a € 78.572 (o € 102.543 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). 25,00% 22,45%
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari: Artigiani
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.818,16

(3.810,72 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.413,27

(3.405,83 IVS + 7,44 maternità)

 

 

 

 

Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per la gestione commercianti sono riepilogate nella seguente tabella:

REDDITO ETÀ SUPERIORE 21 ANNI

 ALIQUOTA

ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI

ALIQUOTA

Fino a € 47.143 24,09% 21,54%
Da € 47.143 fino a € 78.572 (o € 102.543 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). 25,09% 22,54%
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari: Commercianti
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.832,45

(3.825,01 IVS + 7,44 maternità)

Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.427,56

(3.420,12 IVS+7,44maternità

 

In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’Inps, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:

  • I° rata fissa: 16 maggio 2019;
  • II° rata fissa: 20 agosto 2019;
  • III° rata fissa: 18 novembre 2019;
  • IV° rata fissa: 17 febbraio 2020.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018 e di primo e secondo acconto 2019 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Infine, la circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato Pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 

Per comunicare con lo studio usate la seguente mail   info@studiosigma.eu

 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

    Orari di apertura degli studi SIGMA

Trieste e Tavagnacco: segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

 

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti:

 

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041  

rag. Franco Lucchesi    348 7078709

rag. Mirco Marchiori  348 7409514  

Roberto Nostran  consulente del lavoro 339 6649062

Maurizio Zoppolato consulente energetico 347 9444939

Questo sito usa i cookies per migliorare la tua esperienza Leggi di più Accetto