Circolare Informativa di Settembre 2023

Agevolazioni per i bonus edilizi

A seguito dei continui cambiamenti, si elencano le agevolazioni fiscali attive per i bonus edilizi su immobili alcuni anche idonei per le imprese:

 

  • BONUS VERDE: 36%    – 10 anni        max €. 5.000;
  • BONUS MOBILI: 50%    – 10 anni        max €. 8.000 (anno 2023)

max €. 5.000 (anno 2024)

  • BONUS CASA: 50%    – 10 anni        max €. 96.000 per immobile;
  • SISMABONUS: 50%    – 5 anni          max €. 96.000 per immobile;
  • ECOBONUS: 50%    – 10 anni        max €. 30.000-60.000 per immobile;
  • ECOBONUS: 65%    – 10 anni        max €. 30.000-60.000-100.000 per immobile;
  • SISMABONUS: 70%    – 5 anni          max €. 96.000 per immobile;
  • SISMABONUS: 70%    – 10 anni        max €. 40.000 per immobile;
  • BARRIERE

ARCHIETTONICHE:           75%    – 5 anni          max €. 30.000-40.000-50.000 per immobile;

  • SISMABONUS

CONDOMINI:            75%    – 5 anni          max €. 96.000 per immobile;

  • ECOBONUS

CONDOMINI:            75%    – 10 anni        max €. 40.000 per immobile;

  • SISMABONUS: 80%    – 5 anni          max €. 96.000 per immobile;
  • ECOBONUS

CONDOMINI:            80%    – 10 anni        max €. 136.000 per immobile;

  • SISMABONUS

CONDOMINI:            85%    – 5 anni          max €. 96.000 per immobile;

  • ECOBONUS

CONDOMINI:            85%    – 10 anni        max €. 136.000 per immobile;

– 15 anni        max €. 96.000 per immobile

 

Per dettagli specifici s’invita a contattare lo studio e i relativi professionisti.

 

 

 

Regime forfettario

 

L’Agenzia delle Entrate vuole ancora ribadire che i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario, non possono determinare il reddito imponibile in maniera analitica. Infatti, le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano, in base alla percentuale di redditività attribuita per legge, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.

Dal reddito prodotto, ottenuto applicando al totale dei ricavi/compensi incassati nel periodo d’imposta, il coeciente di redditività previsto per l’attività svolta, sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi:

i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Inoltre, l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico, può essere dedotta, ai sensi dell’ art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, dai familiari indicati nell’ art. 433 c.c.

Quanto detto finora vale solo per i «contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge».

Dunque, è da considerarsi legittima la deduzione analitica e in base al criterio di cassa, dei contributi pagati all’INPS da artigiani e commercianti o dagli iscritti alla gestione separata; stessa cosa dicasi per i contributi versati dai professionisti alle rispettive casse di appartenenza.

La deduzione potrà riguardare anche la contribuzione pagata in ritardo, al netto di interessi e sanzioni.

 

 

Inoltre l’Agenzia delle Entrate stanno inviando in questi giorni le c.d. “lettere di compliance” sulle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2021 dei soggetti forfettari, al fine di stimolare la regolarizzazione spontanea con riferimento ai dati da indicare nel quadro RS (righi da 375 a 381). Infatti pur non potendo dedurre alcun costo come sopra indicato sono obbligati a indicare le seguenti spese a secondo della tipologia:

 

 

attività d’impresa:

  • Numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • Ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
  • Costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
    • i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
    • i canoni di noleggio;
    • i canoni di affitto d’azienda;
    • i costi sostenuti per il pagamento di royalties
  • Ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

 

 

Lavoratori autonomi:

  • Spese sostenute nel periodo d’imposta per:
    • servizi telefonici, compresi quelli accessori;
    • energia elettrica;
    • carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

 

Entrambe le categorie (attività d’impresa e lavoratori autonomi) dovranno indicare le somme pagate a liberi professionisti e che non sono state applicate le ritenute

 

Scadenze fiscali di agosto spostate a lunedì 2 ottobre 2023

  • Comunicazione telematica LIPA relativa al 2 trimestre 2023 sia per le liquidazioni mensili e trimestrali.

 

  • Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023 per importo superiore a Euro 5.000 altrimenti la scadenza per il 1° e 2° trimestre è il 30/11/2023.

 

  • Trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie del 2023, relative al 1° semestre 2023 per i medici/psicologi e altre categorie sanitarie.

 

 

 

La nostra unica mail che viene presa in considerazione  INFO@STUDIOSIGMA.EU

 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

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segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

Per eventuali necessistà potete contattare direttamente i nostri professionisti

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041

rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista   348 7078709

Maurizio Zoppolato   consulente energetico       347 9444939

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