Circolare informativa ottobre 2020
È entrato in vigore il D.P.C.M. 12/12/2020 sulla salute da parte del primo ministro Conte di cui evidenziamo le principali novità:
- a chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 24.00 con servizio al tavolo e dalle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e “d’asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”, sempre per evitare assembramenti.
- ulteriori restrizioni per le cerimonie (come matrimoni e comunioni), con un limite massimo di 30 persone e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, ed uno stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone non conviventi;
Tali disposizioni avranno la durata di 30 giorni.
IRAP 2° ACCONTO
La Regione FVG per il tramite dell’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, ha presentato alcune novità approvate dalla Giunta regionale, in seduta straordinaria di prossima pubblicazione tra cui la sospensione del 2° acconto IRAP (30/11) per le imprese in modo che effettueranno il pagamento dell’IRAP per l’anno fiscale 2020 quale saldo di quanto effettivamente dovuto sulla prossima dichiarazione dei redditi da farsi nell’anno 2021.
CREDITO D’IMPOSTA CONTRIBUTO SPESE DI SANIFICAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha fortemente ridimensionato il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione dalla iniziale 60% a un scarso 10% sempre con un limite massimo di €. 60.000 da utilizzare in compensazione con il mod. F24. L’importo del credito sarà visualizzato sul cassetto fiscale.
CREDITO D’IMPOSTA PER MONETA ELETTRONICA
Con il 16/9/2020 è possibile utilizzare l credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate dalle banche per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, (bancomat e carte di credito) introdotto dall’art. 22 del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.
Purtroppo i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono solo le imprese e gli esercenti arti e professioni che hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro, e la misura risulta essere pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Gli istituti di credito stanno inviando, insieme ai movimenti registrati, anche un estratto conto separato con le commissioni relative ai pagamenti elettronici, e quindi chi ritiene di avere i requisiti ci faccia pervenire al fine di valutare la convenienza di tale credito d’imposta.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
La legge di conversione (legge n. 77/2020) del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha previsto una proroga dei termini al 15 novembre 2020 per la rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni posseduti al 1° luglio 2020. Per beneficiare della rivalutazione, si dovrà versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo) e redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato).
Possono aderire alla rivalutazione:
- le persone fisiche non esercenti attività d’impresa,
- le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir,
- gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa,
- i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° luglio 2020.
Per le partecipazioni la norma consente, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c bis), Tuir), per i titoli, le quote e i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all’imposta sostitutiva dell’11%.
Anche per i terreni è possibile rideterminare, in luogo del costo o valore fiscalmente rilevante, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva dell’11%.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione. L’imposta in caso di alienazione viene invece applicata solo all’eventuale plusvalenza, determinata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore di carico fiscale.
Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute successivamente al 1° luglio 2020.
L’imposta può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre o in tre rate annuali di pari ammontare, la prima scadente nella medesima data; sugli importi successivi alla prima rata saranno dovuti gli interessi nella misura del 3%. Il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta l’eventuale iscrizione a ruolo degli importi non versati se non precedentemente ravveduti spontaneamente dal contribuente.
A tal riguardo si ricorda che dal 1° gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazione (qualificata e non) effettuata da una persona fisica, viene tassata applicando alla plusvalenza un’imposta sostitutiva pari al 26%. In caso di corrispettivo dilazionato la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta: l’imposta si paga nell’anno di incasso e non nell’anno di stipula dell’atto di cessione.
Rivalutazione di beni d’impresa e partecipazione per società di capitale
Sono riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni da parte dei soggetti IRES. L’imposta sostituiva è pari al 3% e la rivalutazione è applicabile ai beni che risultano iscritti a bilancio al 31 dicembre 2019, ma non ai beni “merce”. Al fine di affrancare il saldo di rivalutazione l’imposta sostitutiva è fissata al 10%.
A seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, che potrà avvenire in 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguitasi, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi, i benefici dei maggiori ammortamenti saranno usufruibili già dall’esercizio successivo (2021) alla rivalutazione, mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenza si dovrà attendere il 2024.
Un’ulteriore novità prevista dal decreto “Agosto” consiste nel fatto che la rivalutazione può essere effettuata anche su singoli beni, senza dover interessare la complessiva “categoria omogenea”. La rivalutazione dovrà essere annotata nel relativo inventario e documentata nella nota integrativa.
SCADENZE
- 20 ottobre il termine per il pagamento dell’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre e del primo semestre se l’importo del periodo fosse risultato inferiore a €. 250,00
- 2 novembre deve essere presentato il modello 770/2020 ed eventualmente effettuato il ravvedimento operoso con la sanzione ridotta al 3,75% per gli omessi o minori versamenti effettuati di ritenute.
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