Circolare Informativa di Novembre 2021

Finito di presentare le dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2020 e programmati gli acconti d’imposta di novembre 2021,  vediamo quali sono le prossime scadenze di dicembre in attesa che sia approvata la legge finanziaria del 2022

 

Dal  29 NOVEMBRE 2021 PER 15 GIORNI IL Friuli Venezia Giulia entra  in zona gialla

 

In zona gialla, secondo le nuove regole del Green pass rafforzato, i non vaccinati non potranno frequentare ristoranti, cinema, stadi e discoteche. Mentre i vaccinati, a differenza del passato, non subiranno più le limitazioni previste per le tavolate (in giallo è vietato sedersi in più di 4 al ristorante se non si è conviventi) così come per la capienza di cinema e teatri (che resta al 100%) o degli stadi (al 75%). Sempre però ricordando che la mascherina, anche all’aperto è obbligatoria per tutti.

 

Imu scadenza al 16 dicembre 2021

 

Considerato che la prima casa con una sola pertinenza non paga l’IMU, vediamo come si effettua il calcolo del saldo IMU  del 2021 da versare entro il 16 dicembre 2021.

Per i conteggi si  applicano le aliquote approvate dai Comuni e pubblicate entro il 28 ottobre 2021 sul sito del Mef. Se non pubblicate si usano le aliquote Imu 2020

La base imponibile si ricava dalla rendita catastale dei fabbricati e dominicale per i terreni da rivalutare del 5%.

Sul nuovo imponibile si moltiplica la rendita aggiornata per i seguenti coefficienti imu 2021

Coefficiente 160:

  • fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati);
  • fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito);
  • C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fini di lucro);
  • C/7 (tettoie).

Coefficiente pari a 140:

  • fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e uffici pubblici);
  • fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri);
  • C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro);
  • C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro.

Coefficiente pari a 80:

  • fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)
  • A/10.

Coefficiente pari a 65:

  • fabbricati di categoria D (D5 esclusi), che vanno dagli opifici alle sale cinematografiche;
  • fabbricati di categoria C/1.

 

L’imposta si paga per mese o frazione di mese superiore a15 gg

 

Lo studio elabora e fornisce i conteggi dell’IMU solo su incarico specifico: Molti comuni inviano direttamente i conteggi ai contribuenti.

La richiesta di verifica dei calcoli inviati dai Comuni comporterà l’addebito integrale del nostro compenso euro 30 per ogni comune e 10 euro per ogni fabbricato oltre il primo

 

 

Acconto iva 27 dicembre 2021

Il 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto iva 2021.

La base di calcolo è per i contribuenti mensili quanto dichiarato nel mese di dicembre 2020, per i contribuenti trimestrali quanto versato a conguaglio nell’ultimo trimestre 2020.

Su tale dato si calcola l’88% senza considerare l’1% di maggiorazione per i contribuenti trimestrali

L’acconto IVA 2021 deve essere versato con modello F24, compilando la sezione Erario e utilizzando un codice tributo diverso a seconda della tipologia di contribuente considerato:

  • codice tributo 6013 per i contribuenti IVA mensili;
  • codice tributo 6035 per i contribuenti IVA trimestrali.

L’acconto sarà dedotto dai versamenti da pagare per il 2021 (dicembre o ultimo trimestre) al 17 gennaio rispettivamente 16 marzo 2021.

Il mancato versamento entro il 27 dicembre può essere sanato con ravvedimento entro il 26 gennaio 2022 per i contribuenti mensili ed entro il 16 marzo 2022 per i contribuenti trimestrali,  e sarà calcolato sull’effettivo dovuto, qualora risulti inferiore al presunto da versare.

Lo studio invierà nei prossimi giorni ai propri clienti gli importi da versare per conoscere la loro disponibilità a fare il versamento entro il 27 dicembre o con ravvedimento nel 2022

 

 

Il trattamento fiscale degli omaggi 2021.

 

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. La guida è completa e costituisce un valido approfondimento della materia. Per qualsiasi ulteriore dubbio siamo a vs disposizione

Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia delle imposte dirette che dell’imposta sul valore aggiunto.

 

imposte sui redditi

 

IMPRESE (reddito d’impresa)

  1. Spese di rappresentanza

Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, spese di rappresentanza. La loro qualificazione (cfr. art. 108, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche (TUIR) – D.M. 19 novembre 2008 – Circolare n. 34/E/2009) risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario, il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.

 

ATTENZIONE: È sempre d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità: spese ragionevoli coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul mercato di beni (o servizi).

 

  1. Omaggi a clienti
  2. di beni non oggetto dell’attività dell’impresa
  3. sono interamente deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro – «piccoli omaggi» – e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di acquisto, inclusa l’eventuale IVA indetraibile. I limiti di imponibile variano, dunque, a seconda delle aliquote applicate. L’importo delle spese relative alla gratuita distribuzione «non interferisce con l’importo deducibile» dei «piccoli omaggi».
  4. quando il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili entro il «plafond di deducibilità» pari:
  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

 

  1. di beni di propria produzione o rientranti nella propria attività commerciale

La deducibilità ai fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto già esposto ai precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA ai fini del trattamento documentale.

 

  1. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

La cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività ai dipendenti, da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo, non può considerarsi spesa di rappresentanza per mancanza dell’inerenza con l’attività svolta.

Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art. 95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 258,23 euro (art. 51, comma 3, del TUIR); in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il brindisi augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.

È evidente che se le spese sono funzionali all’attività dell’impresa – come divise, scarpe da lavoro, ecc. – sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa e non rivestono natura retributiva per i dipendenti o i collaboratori.

PROFESSIONISTI (reddito attività di lavoro autonomo professionale)

  1. Omaggi a clienti

Sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’oggetto.

  1. Omaggi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati

Non esiste specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere deducibile per intero in conseguenza del fatto che, secondo la nozione fornita dal D.M. 19 novembre 2008, le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza.

CONTRIBUENTI FORFETARI

Le spese per omaggi sostenuti da contribuenti che usufruiscono del regime cosiddetto forfetario, di cui alla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto i contribuenti in tale regime quantificano il reddito tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto dalla specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.

 

irap

IMPRESE

  • Per i soggetti IRES – società di capitali -(e per i soggetti IRPEF che avessero optato per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti IRES) gli omaggi e le spese di rappresentanza (che vanno classificati nella voce B.14 del conto economico: oneri diversi di gestione) sono sempre integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini IRES).
  • Per gli altri soggetti IRPEF, – per le altre imprese societarie e individuali – gli omaggi e le spese di rappresentanza sono deducibili ai fini IRAP con le stesse limitazioni previste per le imposte dirette.

 

PROFESSIONISTI redditi di lavoro autonomo professionale

La deducibilità degli oneri in esame è in relazione all’attività di lavoro autonomo, per cui:

  • va esclusa, se gli omaggi rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro;
  • è ammessa qualora gli omaggi siano funzionali allo svolgimento dell’attività professionale e non assumano natura retributiva per il destinatario.

IVA

Sono previste diverse fattispecie:

  1. non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (Risoluzione n. 666305/1990).
  2. la cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare (art. 2 D.P.R. n. 633/1972):
  • se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale “cessione gratuita – beni non di propria produzione”);
  • ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a € 50,00; è quindi ammessa la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di beni purché di valore non superiore a € 50,00. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
  1. la cessione gratuita a clienti di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale (non è mai il caso dei professionisti) è considerata cessione di beni e deve essere fatturata ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita).

La cessione gratuita di beni oggetto dell’attività propria d’impresa ai clienti è quindi sempre rilevante ai fini IVA a meno che l’imposta sull’acquisto non sia stata detratta, ad esempio quando al momento dell’acquisto si conosce già che si tratta di spesa di rappresentanza. La società cedente potrà procedere nei confronti del cliente con la rivalsa IVA, oppure senza rivalsa, ad esempio emettendo autofattura.

 

ATTENZIONE: L’autofattura andrà emessa in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio (cd. SdI). In tale ipotesi, il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:

·                         del valore normale dei beni ceduti;

·                         delle aliquote IVA applicabili;

·                         delle relative imposte.

Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.

 

Si evidenzia che la circolare n. 14/E del 2019, in merito alle autofatture elettroniche per omaggi, ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

In questi casi, la fattura e quindi la relativa imposta vanno annotate solo nel registro IVA vendite.

Gli omaggi destinati a soggetti residenti in altri Paesi comunitari devono essere trattati come quelli destinati ai residenti in Italia, poiché la speciale disciplina IVA UE non si applica alle prestazioni senza corrispettivo.

 

Gli omaggi destinati a soggetti residenti in Paesi extracomunitari costituiscono invece:

  • operazioni fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se riferite a beni che non sono oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 2);
  • cessioni non imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 3): in questo caso va espletata la consueta procedura doganale.

Ricordiamo infine che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al fine di vincere la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n 633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche certa dimostrazione del reale destinatario dell’omaggio, e conseguentemente dal trattamento fiscale del costo sostenuto.

Per evitare complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo anche la soluzione di incaricare il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro soggetto che effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna degli omaggi ai destinatari finali. In questo caso, la fattura del fornitore dei beni (o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal committente forniranno prova certa della reale destinazione dei beni.

 

In questo periodo d’incremento della pandemia gli studi di Udine e Trieste sono aperti al pubblico esclusivamente su appuntamento.

 

Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio

  INFO@STUDIOSIGMA.EU

 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

    Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:

segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti

 

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041

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