Circolare Informativa di Novembre 2020

Il Primo Ministro Conte ha firmato un nuovo D.P.C.M. che entra in vigore venerdì 6/11/2020 di cui indichiamo le principali novità che interessano le regioni gialle di cui fanno parte anche il Friuli Venezia Giulia e Veneto:

  • lockdown dalle ore 22.00 alle ore 05.00 salvo esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e con autocertificazione (vedi allegati);
  • chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 18.00 con servizio d’asporto sino alle ore 22.00 per consumi non nelle vicinanze dell’esercizio, mentre  la consegna a domicilio rimane senza limitazioni;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
  • sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, slot machine anche nei bar e tabaccherie;
  • le attività di ristorazione nonché gli esercizi commerciali devono affiggere un cartello esterno con l’indicazione del numero massimo delle persone che possono accedere all’interno dell’attività.

Nelle aree rosse che attualmente sono: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria, le attività che restano in ogni caso aperte sono:

Commercio al dettaglio e somministrazione

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Si allega alla presente autocertificazione utile per eventuali spostamenti nell’orario di lockdown o chi si trova nelle zone rosse.

Tali disposizioni avranno la durata sino al 3 dicembre.

 

 

Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020, ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:

VEICOLI                                                                                     PERC. FORFETTARIE

Veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km 25%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km 30%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km 40% per il 2020

(50% a decorrere dal 2021)

Veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km 50% per il 2020

(60% a decorrere dal 2021)

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI

Per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati fino al 30 giugno 2020 continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.

 

 

 

 

 

SCADENZE

  • 16 novembre pagamento terza rata fissa contributi previdenziali INPS gestione artigiani/commercianti;
  • 16 novembre liquidazione trimestrale IVA terzo trimestre;

Nota! Attendiamo notizie governative i su possibili spostamenti di scadenze nel mese di novembre

 

 

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