
Acconti in scadenza al 2 dicembre 2019: i chiarimenti delle Entrate su imposte e soggetti interessati Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93/E
In prossimità della scadenza, si ricorda che lunedì 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) andrà versata la seconda rata d’acconto per il 2019 relativa a:
- imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
- IRAP;
- IVIE e IVAFE;
- cedolare secca sulle locazioni;
- contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) ha previsto, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, la possibilità di una rimodulare il secondo acconto in scadenza, versando il 50% dell’imposta dovuta e non il 60%.
L’agenzia, in ogni caso, consente la vecchia procedura del versamento al secondo acconto di novembre del 60% del dovuto.
Dallo STUDIO riceverete la delega con il versamento del 60% del dovuto. Se poi qualcuno volesse versare solo il 50%, su richiesta del cliente, rimoduleremo l’acconto al 50%
REGIMI AGEVOLATI
Nel Ddl di bilancio 2020 nuove regole per il regime forfettario
Il Ddl di Bilancio 2020 ha modificato, nell’attuale formulazione, non ancora definitiva, il regime forfettario agevolato, che già negli anni precedenti ha subito non poche modifiche.
È l’art. 88 del Ddl quello dedicato al regime forfettario, con il quale viene abolita la flat tax al 20% per i redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro. Questa limitazione non è una novità ed era già stata ampiamente annunciata dal governo.
Con la nuova disposizione vengono inoltre inseriti due requisiti:
- non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (così come è ora);
- non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo “nuovo” requisito in realtà era già presente, ma con il limite di 5.000 euro, nella primissima versione del regime forfettario.
È prevista anche l’impossibilità di accesso o permanenza nel regime per “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro”.
Il limite dei 30mila euro, prima inesistente, comporterà per i lavoratori dipendenti e pensionati, che nel 2019, abbiano percepito redditi di tale natura, superiori a tale importo, anche se con redditi di lavoro autonomo inferiore ai 65mila euro, di non poter continuare ad usufruire di tale agevolazione, e saranno tassati dal 2020 con il regime ordinario.
Per cui, a chi si trovasse in questa situazione, si consiglia di fatturare ed incassare le fatture in regime agevolato del 2019, entro il 31 dicembre 2019.
Al momento le norme prevedono l’esclusione a tale regime anche per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019. Non è sicura la revoca per coloro che hanno modificato il loro regime dal 2018 a quello forfettario nel 2019, ricorrendone i presupposti.
Per la certezza dovremo attendere la conversione in legge della manovra di bilancio negli ultimi giorni del 2019
IVA, FATTURA ELETTRONICA Sanzioni relative alle fatture elettroniche scartate: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate, Principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 ha stabilito che “la fattura elettronica o le fatture del lotto scartate dal SdI si considerano non emesse”.
Con il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019 l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di mancata emissione della fattura nei termini di legge.
Il documento precisa che tale violazione, cui va equiparata la tardività dell’adempimento, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, e quindi, per ciascuna violazione:
- fra il 90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Viene inoltre precisato che gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso non sono cumulabili, ma alternativi tra loro.
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 2 dicembre 2019
Scade il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al 3° trimestre 2019 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
Società di capitali
Nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo
La legge 55/2019, pubblicata sulla G.U. del 17 giugno 2019, n. 140, di conversione del decreto sblocca cantieri (d.l. 32/2019, ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl.
Si ricorda che già l’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 cod. civ., prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno allorquando, per tre esercizi
consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non era superato alcuno dei tre nuovi
limiti.
Ebbene con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, avvenuta ad opera della L.
55/2019, il legislatore rimodula nuovamente i limiti raddoppiandoli.
Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
I termini per la nomina dell’organo di controllo scadono al 16 dicembre 2019
Prossime scadenze:
2 dicembre presentazione telematica all’agenzia delle dichiarazioni dei redditi (unico 2019)
16 dicembre versamento seconda rata imu e tasi
20 dicembre adesione al servizio di consultazione delle proprie fatture elettroniche e registrazione dei consumatori finali all’agenzia, per poter partecipare alla lotteria degli scontrini dal 2020, in quanto i consumatori, per poterlo fare, dovranno fornire ai commercianti il loro codice univoco
27 dicembre versamento acconto iva 2019 sulla base di quanto dichiarato nel mese di dicembre o ultimo trimestre 2018 in misura dell’ 88% del dovuto. In alternativa si può versare il dovuto risultante dalla registrazione della contabilità fino al 20 12 19 e versare quanto risulta dovuto fino a tale data
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