Polizze catastrofali: obbligo per le imprese
La Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe” 2025 (Legge n. 15/2025) prevede il rinvio per la stipula delle polizze assicurative contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali dal 31 marzo al 31 dicembre 2025, solo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. L’obbligo spetta a tutte le imprese quali, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali.
Gli eventi catastrofali inclusi nella copertura assicurativa comprendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
il Decreto stabilisce che le polizze devono coprire le immobilizzazioni materiali delle imprese, tra cui:
- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali;
Le conseguenze, dirette o indirette, che un’impresa non assicurata potrebbe subire, sono le seguenti:
- la possibilità di perdere risorse economiche come contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche;
- esporsi a rischi aziendali non quantificabili dovuti ad eventi imprevedibili, quali sismi, alluvioni, ecc.
Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino
Con l’Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, non potendo limitarsi all’annotazione dell’importo globale.
L’assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. In caso contrario, l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.
Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari
Il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto.
Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O, in alternativa, in formato elettronico non in transito dallo SdI.
Nello specifico, il divieto è previsto:
- dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S. (medici, farmacie, fisioterapisti, logopedisti, ecc.);
- dall’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a “soggetti giuridici”.
ROTTAMAZIONE QUATER – La riammissione alla “rottamazione-quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024.
Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, l’apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10;
La contribuzione per il 2025 degli artigiani ed esercenti attività commerciali
Con la Circolare 7 febbraio 2025, n. 38, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.555,00 euro.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità) | € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | fino a € 55.448,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 55.448,00 | 25% | 25,48% |
Per l’anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 120.607,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 22.548,77 (€ 55.448*24% + € 36.965*25%) | € 22.992,35 (€ 55.448*24,48% + € 36.965*25,48%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari e coadiuvanti/coadiutori | € 29.597,27 (€ 55.448 *24% + € 65.159 *25%) | € 30.176,18 (€ 55.448 *24,48% + € 65.159 *25,48%) |
SCADENZE DEL MESE:
17 marzo 2025
- Versamento iva contribuenti trimestrali per il quarto trimestre 2024
- Invio telematico e consegna delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti per il 2024
- Società di capitali versamento concessione annuale per vidimazione libri sociali a valere 2025;
31 marzo 2025
- Invio telematico e consegna delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi per il 2024
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