IN BREVE |
· Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale
· Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso · Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale · Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale · Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione · L’acquisto della casa: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate · Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico |
APPROFONDIMENTI |
· Il regime premiale ISA 2024 |
IN BREVE |
ACCERTAMENTO
Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127
Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto “Adempimenti”.
Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.
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AGEVOLAZIONI
Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso
D.M. 4 marzo 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
Il contributo:
- è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D.L. n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
- è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 196/2021), fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.
Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.
TRIBUTI LOCALI
Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale
Corte Costituzionale, Sentenza 18 aprile 2024, n. 60
Con sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l’azione giudiziaria penale.
IRPEF
Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 aprile 2024, n. 89
Con Risposta a istanza di interpello n. 89 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale, per quanto “utili” alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal TUIR, pari a 258,23 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
IMPOSTE DIRETTE
Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione
Come noto, dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di locazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della cedolare secca, deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26%, come stabilita dall’art. 1, comma 63, della Legge n. 213/2023, che ha modificato l’art. 4 del D.L. n. 50/2017. È prevista, tuttavia, una riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Dunque:
- nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la stessa unità immobiliare, l’aliquota di tassazione è del 21%;
- nel caso, invece, si affittassero due immobili diversi, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, mentre sull’altro quella del 26%.
IMMOBILI
L’acquisto della casa: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali
L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.
Nella pubblicazione della Guida per l’acquisto della casa, aggiornata a marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.).
La “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali” è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.
Nel documento viene innanzitutto descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”, con particolare attenzione al sistema del “prezzo-valore”.
Vengono poi fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all’acquisto.
Inoltre, una parte della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).
IRPEF
Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico
Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.
Questo tipo di spese, infatti, rientra tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19% (limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro), ma richiedono la presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.
Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.
Per richiedere l’agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.
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ACCERTAMENTO
Il regime premiale ISA 2024
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127
Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto “Adempimenti”.
Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.
È previsto:
- l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’IVA e i 50.000 euro per imposte dirette e IRAP;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
Con riferimento al punto 1 vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente:
- nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 9) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023;
- nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 8,5) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.
Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.
Sul terzo punto, quello relativo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.
Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.
PRINCIPALI SCADENZE |
16 maggio 1^ rata contributi fissi artigiani e commercianti a valere per l’anno 2024
16 maggio scadenza versamento iva contribuenti mensili per il mese di aprile 2024 e per i contribuenti trimestrali per il periodo gennaio – marzo 2024
31 maggio 2024 termine trasmissione all’ Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (lipe) relative al 1° trimestre 2024
Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio
INFO@STUDIOSIGMA.EU o INFOTS@STUDIOSIGMA.EU
evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.
Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:
segreteria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (da lunedì a venerdì)
Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti
rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista 348.7078709
Maurizio Zoppolato consulente energetico 347 9444939