Circolare Informativa di Maggio 2022 n.1

GREEN PASS da 1 maggio 2022

Firmate le ordinanze ministeriali con le regole Covid dal 1° maggio 2022: proroga selettiva delle mascherine e stop al PLF per ingressi da viaggi esteri.

Dal 1° maggio, per i viaggi con arrivi dai Paesi Esteri, il PLF (Passenger Locator Form) non è più obbligatorio: non serve più compilare il modulo con le informazioni necessarie a localizzare chi entra o ritorna in Italia, in caso di eventuale contagio Covid. Lo stabilisce un’apposita ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che proroga invece al 31 maggio tutte le altre disposizioni per gli ingressi transfrontalieri, in base ai quali si applicano le regole del Green Pass europeo (EU Digital Green Certificate).

Dal 1° maggio, per la durata del Green Pass bisogna infatti fare riferimento alle regole europee: validità 9 mesi dopo la seconda dose e senza scadenza dopo la terza dose (o altro richiamo booster) di vaccino.

Regole Green Pass in Italia

Da maggio è prevista la soppressione del Green Pass italiano, mentre restano in vigore le regole UE per quanto concerne gli spostamenti transfrontalieri.

Regole Green Pass per viaggiare all’estero

In particolare, resta necessaria la Certificazione Verde digitale sia per partire sia per fare ingresso in Italia. Ricordiamo che la validità del Green Pass UE a seguito di vaccinazione è pari a 9 mesi. Si può anche viaggiare con la Certificazione rilasciata a seguito di un tampone, nei consueti limiti di 48 e 72 ore, rispettivamente per il test rapido e per quello molecolare. Chi viaggia o fa rientro da un Paese europeo in Italia e non ha un Green Pass valido (da vaccinazione, guarigione o tampone) ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni e di test molecolare o antigenico alla fine della mini-quarantena.

Regole Green Pass per viaggiare in Italia

la Certificazione Verde COVID-19, serve per:

  • prendere aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per l’arcipelago delle Isole Tremiti);
  • prendere treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • spostarsi tramite corriera su un percorso che collega più di due regioni;
  • prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Mascherine in Italia dal 1° maggio

Il ministro, inoltre, ha firmato una seconda ordinanza che recepisce l’emendamento al Decreto Riaperture sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, con applicazione dal 1° maggio al 15 giugno 2022, in base al quale resta l’obbligo di utilizzare le FFp2 per:

  • aerei, navi e traghetti interregionali, tutti i treni, tutti gli autobus e i pullman,
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • mezzi di trasporto scolastico di scuola primaria e secondaria
  • spettacoli con pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo o assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine anche chirurgiche) per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative e residenziali per anziani, anche non autosufficienti..

È invece solo raccomandato indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Nei luoghi di lavoro, resta a discrezione delle aziende fornire indicazioni al personale, in linea con i protocolli condivisi. In tutti gli altri casi, l’obbligo di mascherina decade dal primo maggio anche al chiuso, sostanzialmente abolita anche in tutti i luoghi all’aperto compresi gli stadi. Restano in vigore le consuete esenzioni:

  • bambini fino a 6 anni;
  • soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di DPI;
  • svolgimento di attività sportive.

Assegno unico universale: le istruzioni

Vogliamo ricordare a tutti i datori di lavoro di informare i propri dipendenti con figli a carico che da marzo 2022 non sono loro riconosciute le detrazioni per figli a carico e gli assegni familiari, sostituite dal 1 marzo 2022 dall’assegno unico universale.

Pertanto ogni dipendente con figli a carico dovrà fare domanda di assegno unico universale autonomamente o  eventualmente recandosi ad un ente patronato di assistenza.

RICORDIAMO CHE LE DOMANDE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI ENTRO IL 30 GIUGNO 22 NON FANNO PERDERE ILRICONOSCIMENTO DAL 1 MARZO 2022

Di seguito forniamo alcune indicazioni sull’argomento con cui informarli su come procedere.

Note informative!

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite il servizio online. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748 si forniscono i requisiti e le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

Le prestazioni assorbite

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

I tempi per presentare le domande

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’importo varia in base all’ ISEE

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF , è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’Assegno temporaneo.

Assegno unico compatibile con il Reddito di Cittadinanza

L’Assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Il simulatore dell’Assegno unico e universale

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

 

AIUTI DI STATO COVID Autodichiarazione da presentare entro il 30 6 2022

 

Coloro che hanno ricevuto aiuti di stato stabiliti per assistenza conseguenti a cause derivanti dal periodo COVID, devono riassumere tali aiuti in una autocertificazione da presentare entro il 30 giugno 2002 al fine di verificare il superamento dei limiti di aiuto previsti dai vari decreti e l restituzione di quanto ricevuto in eccesso.


Ogni singolo aiuto dovrà essere riassunto nell’autocertificazione riassuntiva.

Se alla richiesta dei singoli aiuti siano stata rilasciata apposita autocertificazione, non servirà riepilogarla nell’autocertificazione riepilogativa da rilasciare entro il 30 6 22.

 

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