Versamento delle imposte 2024: calendario fiscale
L’art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto per quest’anno che per i soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro, la scadenza naturale di versamento delle imposte, fissata al 30 giugno, è rinviata:
- al 31 luglio 2024;
- oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%1.
ll suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti i titolari di partita IVA che rispettano le
seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché per i versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.
La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2024, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.
Il differimento non opera per tutti i soggetti:
contribuenti privati, non titolari di partita IVA e non “collegati” a soggetti che godono della proroga.
Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga, la scadenza originaria era al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cadeva di domenica) con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.
Decorsi i termini, il mancato versamento può essere sanato tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
(Così come stabilito dal Decreto correttivo approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024)
In termini di versamento delle imposte e relativi saldi, si ricorda anche che l’art. 8 del decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) conferisce a tutti contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e del primo acconto (con l’eccezione dell’acconto IVA) relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.
Il contribuente può pertanto scegliere di rateizzare, a titolo esemplificativo:
- il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- il saldo e il primo acconto dei contributi Inps;
- il saldo dell’imposta sul valore aggiunto.
La scelta riguarda anche il numero di rate, avendo però cura di versare quelle successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese, e di perfezionare la stessa rateizzazione non oltre il 16 dicembre del medesimo anno (prima dell’entrata in vigore del decreto Adempimenti tale termine ultimo era fissato al 30 novembre).
Il calendario delle scadenze del versamento delle imposte è dunque il seguente:
Soggetti interessati dalla proroga
senza maggiorazione con maggiorazione dello 0,40%
- rata scadenza n. rata scadenza
1 (*) 31 luglio 1 (*) 30 agosto
2 20 agosto 2 16 settembre
3 16 settembre 3 16 ottobre
4 16 ottobre 4 18 novembre
5 18 novembre 5 16 dicembre
6 16 dicembre
Soggetti non interessati dalla proroga
senza maggiorazione con maggiorazione dello 0,40%
- rata scadenza n. rata scadenza
1 (*) 1° luglio 1 (*) 31 luglio
2 16 luglio 2 20 agosto
3 20 agosto 3 16 settembre
4 16 settembre 4 16 ottobre
5 16 ottobre 5 18 novembre
6 18 novembre 6 16 dicembre
7 16 dicembre
(*) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.
Società di capitali termini di versamento
Si ricorda che la regola generale prevede, per le società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, che il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta precedente, nonché del primo acconto relativo all’esercizio in corso deve avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e quindi entro il 30 giugno 2024, relativamente all’esercizio 2023, se il bilancio d’esercizio è approvato entro il termine di 120 giorni dalla conclusione dell’esercizio (art. 2364 c.c.).
Se, invece, la società si è avvalsa del differimento dei termini per l’approvazione del bilancio, sino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in presenza dei relativi presupposti statutari e di legge (art. 2364, comma 2, c.c.), il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, nonché del primo acconto relativo all’esercizio in corso, deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio d’esercizio.
Il medesimo termine è previsto nel caso di mancata approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità di differire di 30 giorni il termine di versamento con la maggiorazione forfetaria dello 0,40% così come quella di rateizzare.
Cordiali saluti.
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