Circolare Informativa di Gennaio 2022

Felice anno nuovo

 

 

Prime novità

 

Le prime novità che sono state emanate con la fine dell’anno e che quindi sono già efficaci dall’anno 2022 sono le seguenti:

 

 

Lavoratori autonomi occasionali

 

Scatta l’obbligo della comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’inizio dell’attività da parte del committente, dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. Tale comunicazione deve essere effettuata on line sul sito internet servizi.lavoro.gov.it,  tramite pec utilizzando il modello degli intermittenti, o tramite sms o app, via fax ma solo per malfunzionamento dei sistemi informatici.

Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati identificati del lavoratore, la data d’inizio e di fine dell’attività lavorativa occasionale.

In caso di mancata comunicazione preventiva, la norma prevede una sanzione amministrativa, per il committente, che va da €. 500 a €. 2.500.

 

 

 

SANZIONI POS

 

E’ stata spostata la decorrenza al 1 gennaio 2023, l’applicazione delle sanzioni per chi non accetta pagamenti tramite POS

La sanzione sarà così determinata:

  • per un importo fisso pari a 30 euro;
  • per un importo del 4% calibrato in relazione al valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con POS.

Tale sanzione sarà applicata sia per le imprese e sia per i professionisti, che non accettano i pagamenti tramite POS.

 

ESTEROMETRO

Con il 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovevano essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e conseguentemente doveva essere soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.

Però uno degli emendamenti approvati dal Senato ha previsto il rinvio della nuova disciplina alla data del 1° luglio 2022.

Quindi da tale data i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita;
  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

L’Agenzia Entrate ha confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.

La sanzione applicabile dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze

 

GREEN PASS RAFFORZATO

 

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

 

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

 

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

In forza delle summenzionate disposizioni, a partire dal 10 gennaio 2022, tutti i soggetti coinvolti, quali alberghi e similari, bar e ristoranti (anche all’aperto e/o con consumazione al banco), fiere, piscine ecc., prima di consentire l’accesso, dovranno controllare la validità della certificazione verde degli avventori, eseguendo la verifica tramite l’applicazione “C19” e impostando la verifica su “rafforzata”.

 

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio sono applicate:

  • sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000;
  • sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione stessa, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata;
  • in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata e quella accessoria viene applicata nella misura massima;
  • dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

 

 

In questo periodo d’incremento della pandemia gli studi di Udine e Trieste sono aperti al pubblico esclusivamente su appuntamento.

 

Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio

INFO@STUDIOSIGMA.EU

evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico.

Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:

segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti

 

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041

rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista   348.7078709

Maurizio Zoppolato   consulente energetico       347 9444939

Questo sito usa i cookies per migliorare la tua esperienza Leggi di più Accetto