CIRCOLARE INFORMATIVA DI DICEMBRE 2020

IMU seconda rata scadente al 16 dicembre 2020

La seconda rata dell’IMU scade al 16 dicembre 2020. Poiché l’obbligo per i Comuni di pubblicare le delibere comunali per le nuove aliquote del 2020, la rata del 16 dicembre si pagherà applicando le aliquote precedenti.

Eventuali conguagli sulla base delle nuove aliquote che saranno pubblicate entro il 31 1 2021 potranno essere versati entro il 28 febbraio 2021 senza sanzioni o interessi.

Attenzione! Solo l’eventuale differenza di conguaglio sarà senza sanzioni. In caso di mancato versamento della rata in scadenza al 16 12 con le vecchie aliquote, al 28 febbraio si dovrà pagare il dovuto complessivo con il sistema del ravvedimento operoso

Prossime scadenze:

28 dicembre  versamento acconto iva dell’ultimo periodo di liquidazione iva 2020 (per il mese di dicembre o ultimo trimestre) versando l’ 88% di quanto dovuto per lo stesso periodo del 2019

31 dicembre   Bilancio di fine anno 2020

Come ogni anno ogni imprenditore deve redigere l’inventario delle rimanenze di materie prime, semilavorati, prodotti fini e merci da rivendere al 31 dicembre 2020.

In allegato il prospetto da riempire e restituire allo studio appena avrete i valori richiesti.

In particolare ci raccomandiamo l’inventario degli imballi cauzionati, per rettificare il valore contabile che risulta con il valore effettivo

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 81 pubblicato in G.U. del 30 11 2020

DECRETO RISTORI QUATER Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19 (decreto-legge).  Di seguito le principali misure introdotte.

  1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
    Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
  2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
    È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
  3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
    Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
  4. Proroga definizioni agevolate
    La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
  5. Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
    Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

 

Ordinanza contingibile e urgente n. 45 /PC del 5 dicembre 2020

il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 6 dicembre 2020 e fino al giorno 15 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale:

 

  1. È obbligatorio al di fuori dell’abitazione l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
  2. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
  3. c) In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta e per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
  4. d) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 11.00 fino a chiusura è consentita esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto
  5. e) La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti. 4 / 4
  6. f) La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
  7. g) È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
  8. h) È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.
  9. i) È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi.
  10. l) È fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l’obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. In particolare, in caso di mancata osservanza di quanto stabilito al punto 1, lett. c) e d) è disposta la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

 

Con l’approvazione del nuovo D.P.C.M. 3 dicembre 2020 ,

entrano in vigore a partire da oggi, 4 dicembre, e fino al 15 gennaio,

una serie di nuove restrizioni. Il nuovo decreto presidenziale fissa un novero di nuove disposizioni, specificatamente dedicate al periodo delle festività, mentre viene sostanzialmente confermato l’impianto di regole specifiche che si rendono applicabili a seconda del “colore” dell’area geografica (gialla, arancione o rossa).

Le novità riguardano, in particolare, gli spostamenti, le attività di commercio al dettaglio e del turismo.
Per quanto riguarda le misure generali di carattere sanitario, nulla cambia. Resta l’obbligo di avere con sé, sempre, la mascherina (anche “di comunità”), e di indossarla in tutti i luoghi al chiuso – diversi dalle abitazioni – ed anche all’aperto quando non sia possibile rispettare la condizione di isolamento da persone non conviventi.

Esclusi dall’obbligo di mascherina solo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini sotto i sei anni ed i soggetti che a seguito di patologia o la disabilità non possono indossarla. Niente obbligo anche per coloro che interagiscono con soggetti affetti da disabilità o patologia laddove l’utilizzo della stessa sia incompatibile con il rapportarsi con tali soggetti.

Resta la raccomandazione di indossare la mascherina anche in casa, se vi sono persone non conviventi, per quanto sia in ogni caso fortemente raccomandato di limitare al massimo le occasioni sociali.

Ovviamente confermato anche l’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza e delle norme comportamentali atte a combattere la diffusione del virus (igiene delle mani, divieto di lasciare l’abitazione in caso di febbre).

Quanto agli spostamenti, è confermato il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo.

  • Viene introdotto un “coprifuoco di Capodanno”che vieta gli spostamenti dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio 2021.

Nei summenzionati orari, come di consueto, ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

  • Vengono inoltre introdotti specifici divieti di spostamento in occasione delle festività:

    – dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento tra Regioni o province autonome;
    – il 25 ed il 26 dicembre 2020, nonché il 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni.

Fermo restando la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

È consentito comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma in ogni caso non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, tale divieto si applica anche alle eventuali seconde case in altro Comune, nell’ambito della medesima Regione.

Il D.P.C.M. conferma la sospensione delle attività già oggetto di sospensione in precedenza, che brevemente si richiamano:

  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori;
  • centri benessere;
  • centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
  • centri culturali;
  • centri sociali;
  • e centri ricreativi;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e all’aperto;
  • sale da ballo e discoteche;
  • sagre, fiere, convegni, i congressi e gli altri eventi in presenza;
  • mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
  • Introdotta un’eccezione in ordine ai luoghi della cultura, inerente le bibliotechenelle quali i servizi sono offerti su prenotazione e gli archivi, che potranno riprendere ad operare.
  • Quanto all’apertura degli impianti sciistici(attualmente utilizzabili solo dagli atleti professionisti), la stessa potrà avvenire a solo a partire dal 7 gennaio 2021.

 

Commercio al dettaglio

Resta fermo il rispetto dei protocolli e della distanza di sicurezza di un metro, con conseguente ordinata gestione degli ingressi, nonché dell’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Per il periodo festivo viene autorizzato un prolungamento dell’orario: dal 4 dicembre 2020, e fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è autorizzato fino alle ore 21.00.

Resta ferma la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.

Nelle giornate festive e prefestive, all’interno dei centri commerciali, mercati, ecc. potranno restare aperte solo le seguenti attività commerciali

  • Farmacie e parafarmacie;
  • Presidi sanitari;
  • punti vendita di generi alimentari;
  • punti di vendita di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • tabacchi,
  • edicole.

 

 

Ristorazione

Per quanto riguarda la ristorazione viene mantenuta, salvo le maggiori restrizioni imposte nelle aree arancioni e rosse, l’impostazione precedente: apertura dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; consumo al tavolo per massimo 4 persone (superabile solo se si tratta di soggetti tutti conviventi).

Consentito l’asporto fino alle 22.00 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario, e ciò per tutte le giornate, ivi incluso Natale e Santo Stefano, nelle quali sarà possibile recarsi al ristorante a pranzo.

Come già in precedenza, restano aperti senza limitazioni gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, cui si aggiungono quelli situati lungo gli itinerari europei E45 e E55, nei porti e negli interporti.

La ristorazione negli alberghi e strutture similari resta autorizzata anche dopo le 18.00, ma solo a favore dei clienti alloggiati. Tuttavia, posto che questa disposizione ha prestato il fianco a manovre volte ad aggirare le restrizioni, con l’offerta di camere a fronte della cena, viene introdotta un’apposita restrizione relativa al Capodanno, evidentemente finalizzata ad evitare la possibilità di organizzare veglioni “mascherati” da cena somministrata a soggetti alloggiati nella struttura alberghiera.

  • Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e similari è permessa solo con servizio in camera.

dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo nei porti italiani.

 

Quanto agli spostamenti turistici da e per l’estero si segnala che gli italiani che si recheranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, al rientro dovranno fare la quarantena, ed allo stesso modo dovranno farla i turisti in arrivo in Italia nel medesimo periodo.

 

Con riferimento alle misure più stringenti previste per le cd. “area arancione” e “area rossa”, le stesse vengono confermate in toto nella formulazione previgente.

 

In area arancione sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la consegna a domicilio, senza limitazioni d’orario, e l’asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

 

In area rossa: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (valgono le regole previste per l’area arancione);

 

sospeso il commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività “essenziali” (alimentari, ecc.) individuate nell’allegato 23; restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

 

chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.

 

 

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