
Prossime scadenze:
16 dicembre versamento seconda rata imu e tasi
Lunedì 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre.
Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente;
per il saldo si dovrà invece verificare le delibere di ogni comune e ricalcolare l’imu annuale deducendo il primo acconto già versato.
La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.
La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.
L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.
La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.
Si ricorda inoltre che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime. (i terreni agricoli non sono soggetti alla tasi)
Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu.
L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.
Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e, ulteriore condizione per cui operi la
riduzione, è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.
Lo studio fornisce conteggi per il versamento di tali imposte solo per i clienti che lo hanno espressamente richiesto.
La richiesta di controlli dei calcoli, non forniti dallo studio, comporterà per il cliente l’addebito della prestazione
27 dicembre versamento acconto iva 2019 sulla base di quanto dichiarato nel mese di dicembre o ultimo trimestre 2018 in misura dell’88% del dovuto. In alternativa si può versare il dovuto risultante dalla registrazione della contabilità fino al 20 12 19 e versare quanto risulta dovuto fino a tale data.
Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le fatture immediate emesse possono essere spedite entro i successivi 12 giorni,
mentre quelle “differite” potranno essere spedite entro i successivi 15 giorni,
in entrambi i casi l’iva a debito deve essere inserita nella liquidazione iva del mese in cui sono emesse, anche se spedite dopo. (ossia nel 2019)
Per le fatture di acquisto vale il principio del “ricevimento” del documento.
Quindi se la fattura è stata ricevuta nel 2019 potrà essere portata in detrazione nel 2019 anche se registrata entro il 15 del mese successivo.
Tale regola valida solo per gli 11 mesi dell’anno, mentre a dicembre, la fattura datata 2019 e ricevuta nei primi giorni dell’anno 2020, entrerà nella liquidazione dell’IVA dell’anno di ricezione 2020 (a bilancio però il costo sarà però computato per competenza nell’anno d’imposta cui la consegna si riferisce).
Invece la fattura datata 2019 e ricevuta nell’anno 2019, si può far rientrare nella dichiarazione iva annuale del 2019, registrandola in apposito registro sezionale a tali fini.
Le fatture datate 2019 ma registrate dopo il 30/04/2020, sono INDEDUCIBILI IVA, ma saranno sempre imputate in bilancio per competenza al 2019.
Tanto premesso si consiglia a tutti i clienti di verificare e sollecitare, i propri fornitori, per eventuali fatture emesse nell’anno 2019 perché le trasmettano il prima possibile così da poterle ricevere nel 2019 o al più presto nel 2020
16 dicembre 2019 termine per il versamento dell’primo acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo tfr accantonato in azienda
Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione.
Il primo acconto del 50% è versato entro il 16 dicembre 2019, mentre il saldo dovuto sarà versato entro il 16 febbraio 2020
Operazioni di fine anno 2019
Abbiamo appena ultimato gli adempimenti per l’anno 2018 con la spedizione delle dichiarazioni dei redditi che già ci dobbiamo impegnare per chiudere contabilmente l’anno 2019
31 dicembre 2019 – inventario di fine anno: come ogni anno ogni ditta dovrà valorizzare l’inventario merci, materie prime, prodotti finiti, opere in corso di esecuzione,
imballaggi cauzionati, le cui distinte saranno INDISPENSABILI. Anche se fiscalmente non sarà utilizzabile, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno conservare le distinte degli inventari, nel rispetto della norma civilistica
Alleghiamo prospetto da restituirci compilato e firmato al più presto (entro 31 1 2020)
Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio
evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.
Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco: segreteria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (da lunedì a venerdì)
Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti
rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista 348 7078709
rag. Mirco Marchiori ragioniere commercialista 348 7409514
Roberto Nostran consulente del lavoro 339 6649062
Maurizio Zoppolato consulente energetico 347 9444939