Nuovo D.P.C.M. 10 aprile 2020
Il Governo con la firma del decreto D.P.C.M. 10/04/2020 conferma le misure restrittive in vigore, per contrastare l’emergenza Covid-19, sino al 3 maggio 2020, con unica eccezione per le attività commerciali quali cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati che possono riaprire dal 14/04/2020 come anche le attività produttive della silvicoltura, industria del legno e la fabbricazione di componenti , schede elettroniche e computer; sempre con il rispetto delle norme imposte (distanza minima di 1 metro tra le persone, dotazione di mascherine, ecc.)
Si ricorda che tutte le attività chiuse per obbligo di legge possono effettuare i servizi di consegna a domicilio, domenica e giornate festive comprese. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare mascherina e guanti monouso e che sia l’incaricato e il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro.
Regione Friuli Venezia Giulia Ordinanza N. 10/PC
Il governatore della regione Friuli Venezia Giulia con Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC dispone, dal 14 aprile 2020 e sino al 3/05/2020, fra gli altri adempimenti i seguenti:
- chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;
- che qualsiasi esercizio commerciale al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell’accesso all’esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;
- ai gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;
Scadenze del 16 aprile e 16 maggio 2020, sono rinviate al 30 giugno 2020 (unica soluzione e in 5 rate uguali mensili) solo per chi ha un calo di fatturato superiore al 33% di quello dello stesso mese dell’anno precedente (marzo 2020 – marzo 2019 ; aprile 2020- aprile 2019)
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