
Informativa del mese di marzo 2018 prima
SCADENZE VARIE
16 marzo tassa concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali e consortili, anche se in liquidazione o soggette a procedure concorsuali qualora ci sia l’esigenza della continuità operativa.
L’importo da versare dipende dal capitale sociale o di dotazione al 1 gennaio del 2018:
a. 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro;
b. 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
Per le imprese che iniziano l’attività il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati gli estremi di versamento, mentre per le annualità successive con mod F24 e codice tributo 7085
16 marzo 2018 il saldo iva annuale 2017: può essere versato alternativamente entro:
• il 16 marzo 2018, senza alcuna maggiorazione, o rateizzato al 16 di ogni mese fino al 16 11 18 con la maggiorazione dello 0,33% al mese
• il 2 luglio 2018, maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi (articolo 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435);
• il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse (articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001).
15 maggio 2018 data limite per poter definire le cartelle di pagamento i cui carichi sono stati affidati al concessionario della riscossione (ex Equitalia) entro il 30 settembre 2017. La definizione consente di non pagare le sanzioni. Vale anche per le multe stradali.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione al prossimo luglio 2018 o in 3 ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019 per carichi del periodo 01/01/2000 al 31/12/2016 oppure in 5 rate: luglio, settembre, ottobre, novembre 2018, l’ultima a febbraio 2019 per i carichi del periodo 01/01/2017 al 30/09/2017.
Gli interessati, che desiderano assistenza, dovranno contattare lo studio portando con sè la documentazione o firmandoci una delega per recuperare gli importi dovuti al Concessionario per la Riscossione
Spesometro secondo semestre 2017 e 2018: novità a seguito della pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018. La scadenza più imminente dello spesometro sarà quella relativa al secondo semestre 2017, fissata al 6 aprile 2018 a seguito della proroga introdotta ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente. Per effetto di quanto previsto dal DL fiscale 148/2017 entro tale scadenza sarà possibile correggere e integrare i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 senza l’applicazione di sanzioni.
Scadenza spesometro 2018: trimestrale o semestrale su opzione
A partire dal 2018 l’invio dello spesometro dovrà essere effettuato a cadenza trimestrale. Il comma 2, art. 1 ter del DL 148/2017 (convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017) ha previsto la possibilità per i contribuenti di optare per l’invio semestrale, scelta da adottare:
primo e secondo trimestre 2018 entro il 30-9-2018; III e IV trimestre 2018 entro il 28-2-2019
L’opzione per l’ l’invio dello spesometro semestrale nel 2018 dovrà esser esercitata o entro la scadenza per l’invio dei dati delle fatture del secondo trimestre o entro la scadenza dello spesometro del quarto trimestre.
Sanzioni spesometro 2018: a partire dal 2018 non sono previste deroghe all’applicazione della normativa vigente. Per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Non sono obbligati all’invio dello spesometro 2018:
• contribuenti nel regime forfettario;
• contribuenti minimi;
• produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
• la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
• i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.
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