Circolare di Informativa di Maggio 2023

Prossime scadenze:

16 maggio 2023 – versamento iva mensile di aprile o primo trimestre 2023 per chi applica la liquidazione iva trimestralmente

16 maggio 2023 – versamento prima rata contributi fissi artigiani e commercianti a valere per il periodo contributivo annualità 2023

 

Proroghe

Rottamazione quaterscadenza richiesta spostata al 30 6 2023

                        Le cartelle i cui ruoli sono stati affidati all’ Agenzia delle Entrate e riscossioni dal 1 1 2000 al 30 6 2022 possono essere sanate senza il pagamento di sanzioni ed interessi, pagando il 10%  dell’importo ridotto entro il 31.10.2023 e un altro 10 entro il 30.11.2023 e la differenza in  successive 16 rate trimestrali scadenti il 28 2.24 e poi alla fine di ogni trimestre successivo

Sanatoria irregolarità formali commesse fino al 31 10 2022 versando euro 200 per ogni anno per cui si richiede  la sanatoria ( dal 2019 al 2022 anche per singoli periodi di imposta), presentando la richiesta entro la nuova scadenza del 30 settembre 2023. Il pagamento si dovrà fare o in unica soluzione al 31.10.2023,  o in due rate scadenti al 31.10 2023 e al 31.3.2024

Il compensi di studio per ogni  pratica ammontano ad euro 120,00

Gli interessati dovranno contattare lo studio

 

Decreto Lavoro

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 1° maggio, ha approvato un Decreto Legge recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che introduce importanti novità in ambito lavoristico.

Il provvedimento varato dal Governo prevede, infatti, interventi sulla normativa relativa ai contratti di lavoro a termine, sul taglio del cuneo fiscale, sulle misure di sostegno al reddito e sugli incentivi per l’assunzione di giovani. Modifiche, inoltre, sono riferite alla semplificazione degli obblighi informativi in merito al rapporto di lavoro, il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In attesa della pubblicazione del provvedimento definitivo nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto di possibili ulteriori modifiche, vediamo quali sembrano essere le principali misure proposte in materia di lavoro.

 

Assegno di inclusione Istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Beneficiari: l’Assegno è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari, con Isee non superiore a 9.360 euro, con disabilità o minorenne o con almeno sessant’anni di età.

Beneficio Economico: su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Il valore è aumentato a 7.560 euro anni se il nucleo familiare è composto con soggetti di età pari o superiori a 67 anni.

Viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il beneficio non può essere inferiore a 480 euro mensili.

Il beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
– si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a un mese;
– si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;
la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
– se si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi, il luogo di lavoro non deve essere a più di 80 chilometri di distanza dal domicilio del soggetto; senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale, se l’offerta si riferisce ad un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi.

Agevolazione all’assunzione: ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Diversamente, qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, il beneficio è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi complessivi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l’assunzione con contratto a termine.

Strumento di attivazione Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, lo Strumento di attivazione che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nelle misure di attivazione rientrano il di servizio civile universale, i lavori socialmente utili e i progetti utili alla collettività.

Lo Strumento di attivazione è utilizzabile dai nuclei familiari:

  • con componenti di età compresa tra 18 e 59 anni;
  • in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui;
  • che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

La misura è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Nelle ipotesi in cui il beneficiario dello strumento di attivazione partecipi ai programmi formativi erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.

Reddito e pensione di cittadinanza I percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

È fatto salvo il godimento degli incentivi per coloro che assumono soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

Viene inoltre stabilito che, nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità, ad eccezione dei nuclei familiari in cui vi siano componenti affetti da disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni d’età, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Tale limite temporale non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi Vengono introdotte modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tra queste, si prevede che il medico competente:

  • debba essere nominato dal datore di lavoro qualora richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
  • in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto.

Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, oltre agli altri requisiti previsti dall’articolo 72 del D.Lgs. n. 81/2008, acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.

Infine, il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative Istituito un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative successivamente al 1° gennaio 2018.
Fondo nuove competenze Il Fondo nuove competenze, di cui all’art. 88 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma Operativo Complementare POC SPAO, nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento ritenute previdenziali In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per un valore non superiore a 10.000 euro è punito con una sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

Disciplina contratto a termine Vengono previste nuove causali da apporre ai contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi.

In particolare, la stipulazione di un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, il rinnovo ovvero la proroga dei contratti a termine oltre il limite dei 12 mesi di durata e, comunque entro il termine massimo di 24 mesi, è possibile solamente nelle seguenti ipotesi:

a.     nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 D.Lgs. n. 81/2015;

b.     in assenza della previsione della contrattazione collettiva di cui alla lettera a), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2024;

c.     in sostituzione di altri lavoratori.

 

Le modifiche introdotte non si applicano:
– ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
– ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Ai predetti contratti continuano, infatti, ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 ).

Viene inoltre abrogata la disposizione di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, comma 1.1 che prevedeva la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire specifiche esigenze per l’apposizione al contratto di un termine superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.

Contratto di espansione Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.

Restano fermi in ogni caso l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.

Semplificazione in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito ai rapporti di lavoro In merito alla “Trasparenza contrattuale” viene previsto che:

  • le informazioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere h) – durata periodo di prova, i) – diritto alla formazione, l) – durata dei congedi, m) – preavviso di recesso, n) – importo della retribuzione, o) – orario di lavoro, p) – orario di lavoro non programmato e r) – contribuzione previdenziale e assicurativa, del D.Lgs. n. 152/1997 come modificato dal D.Lgs n. 104/2022 possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie;
  • ai fini della semplificazione degli adempimenti e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Incentivi all’occupazione giovanile Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni:

  • che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197(assunzione di giovani under 36),  in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Il contributo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Inoltre:

  • l’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili;
  • la domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo;
  • l’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

L’incentivo è ammesso nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di giovani non occupati che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Apprendistato professionalizzante e contratto di prestazione occasionale nel settore turistico e termale Apprendistato professionalizzante

Il limite di età di 29 anni non trova applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall’entrata in vigore della disposizione.

Con i soggetti di età superiore ai 40 anni, è possibile stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui sopra, a condizione che siano disoccupati.

Contratto di prestazione occasionale (PrestO)

Il limite annuo di 10.000 euro di compensi stabilito per l’utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori di lavoro è innalzato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Il divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato non è applicabile agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Riduzione del cuneo fiscale Viene innalzato di 4 punti percentuali l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti.

In particolate, è prevista una riduzione della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti:

  • pari al 7% per i dipendenti la cui retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non ecceda l’importo di 1.923 euro;
  • pari al 6% per i dipendenti con un reddito annuo lordo superiore a 25.000 e sino a 35.000 euro.

L’esonero si applica per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

Fringe benefit Per l’anno 2023 viene stabilito l’innalzamento sino a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

La misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

 

Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio

 

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 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

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rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041

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