Informativa del mese di febbraio 2015
NUOVA PROROGA PER L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI
Con decreto legge del 23/1 il legislatore ha prorogato l’adempimento dell’IMU sui terreni agricoli al 10 febbraio 2015,modificando i parametri e quindi aumentando i soggetti che debbono versare l’imposta.
Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso (2015) l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati comeparzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Queste condizioni vanno applicate anche per l’anno di imposta 2014.
Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione verseranno l’imposta entro il 10 febbraio.
Lo studio Sigma srl effettuerà la predisposizione dei conteggio e compilazione della delega di versamento esclusivamente su specifica richiesta del cliente.
CONTRIBUTI ARTIGIANI COMMERCIANTI rata fissa 16 febbraio 201 saldo 2014
Stiamo consegnando le deleghe di versamento dell’ultima rata di contributi fissi artigiani e commercianti per l’anno 2014, in scadenza al 16 febbraio 2015
Le prossime scadenze per i contributi fissi commercianti ed artigiani per il 2015 sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e l’ultima al 16.2.2016
ENASARCOAliquote contributive e requisiti pensionistici 2015
Fondo Previdenza
Dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva del Fondo previdenza in vigore è pari al 14,65% delle provvigioni (di cui il 7,325% è a carico della ditta e il 7,325% è a carico dell’agente).
Il versamento viene effettuato integralmente dalla mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente. È bene ricordare che ci sono alcuni paramenti da rispettare, ovvero i cosiddetti “minimali contributivi” e il “massimale provvigionale” annui, che vengono rivalutati annualmente secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Per il 2015, il massimale annuo è pari a:
- 25.000 euro (cui corrisponde un contributo massimo di 3.662,50 euro) per gli agenti plurimandatari,
- 37.500 euro (il massimale contributivo è pari a 5.493,75 euro) per i monomandatari.
Fondo Assistenza
Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl) le mandanti versano invece un contributo calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale: l’aliquota contributiva del Fondo Assistenza per il 2015 è pari al 3,60%, di cui il 2,80% è a carico della ditta e lo 0,80% a carico della società di agenzia.
INVENTARIO DI FINE ANNO
Ricordiamo l’obbligo della compilazione dell’inventario merci di fine anno, elemento indispensabile obbligatorio per l’ordinata tenuta della contabilità ai fini fiscali.
I prodotti si valutano al valore di acquisto da fattura (Nota! Gli sconti di fine anno non influenzano il valore delle merci)
Alleghiamo il foglio che ci dovete restituire firmato con il valore dell’inventario
LO SPLIT PAYMENT PER LE FATTURE ALLA P.A.
La legge di Stabilità 2015 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un nuovo meccanismo, denominato “split payment”, che trasferisce a carico della Pubblica Amministrazione il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché il committente o cessionario pubblico non sia debitore d’imposta ai sensi e per gli effetti delle norme del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, il nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti della P.A., l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.
Si considerano componenti della P.A.:
- lo Stato e gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti;
- le CCIAA;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- gli enti pubblici di previdenza.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 9 gennaio 2015 , ha precisato che il meccanismo dello “split payment”si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Restano espressamente esclusi dalla nuova disciplina i compensi dei lavoratori autonomi.
Operativamente, con l’introduzione dello “split payment”, il cedente/prestatore continuerà ad emettere la fattura nei modi ordinari, la P.A. destinataria, onorerà il suo debito nei confronti del cedente/prestatore solo per quanto riguarda il solo corrispettivo, versando l’IVA direttamente all’Erario. Nella sua liquidazione IVA periodica il cedente/prestatore non considerà l’iva a debito in quanto non dovuta.
Questo non comporta eventuali “pro-rata” e l’iva sugli acquisti che rimane integralmente deducibile
Anticipando in parte i contenuti dell’emanando Decreto attuativo, il comunicato stampa del MEF ha
In sede di prima applicazione il versamento dovrà avvenire, da parte della P.A. entro il giorno 16 aprile 2015 relativamente all’IVA relativa a tutte le fatture relative al periodo 1 gennaio – 31 marzo.
Ricordiamo anche che, dal prossimo mese di aprile, ci sarà l’obbligo verso tutti gli enti della pubblica amministrazione di emettere la fattura elettronica, con tuti gli obblighi che ne conseguono
DICHIARAZIONI D`INTENTO 2015
L`Agenzia Entrate ha precisato che il regime transitorio previsto fino all`11 febbraio 2015 per l`entrata in vigore del nuovo obbligo di invio delle dichiarazioni d`intento da parte degli esportatori abituali, non prevede, a carico del fornitore (destinatario della dichiarazione d`intento), l`obbligo di trasmettere all`Agenzia Entrate la “vecchia” comunicazione delle dichiarazioni d`intento ricevute.
Quindi il fornitore che riceve prima del 12 febbraio una dichiarazione d`intento dovrà soltanto conservarla e annotarla sul registro delle dichiarazioni d`intento ricevute.
Se la dichiarazione d`intento esplica i suoi effetti entro l`11 febbraio nessun altro adempimento è richiesto. Se invece gli effetti della dichiarazione si esplicheranno anche oltre l`11 febbraio 2015 il fornitore dovrà applicare la nuova disciplina che prevede la verifica dell`avvenuta presentazione della dichiarazione d`intento all`Agenzia Entrate.
L`esportatore dovrà invece sempre e comunque inviare telematicamente all`Agenzia Entrate le dichiarazioni d`intento emesse, anche in caso di operazione concluse definitivamente entro l`11 febbraio 2015.
Se, per esempio, l`esportatore abituale invia al proprio fornitore, negli ultimi giorni di dicembre 2014, una dichiarazione d`intento riferita all`intero anno 2015 e tra il 1° gennaio 2015 e l`11 febbraio, si effettuano operazioni senza applicazione dell`IVA, l`esportatore è tenuto ad applicare la nuova disciplina, trasmettendo la dichiarazione d`intento telematicamente all`Agenzia, anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l`11 febbraio 2015, e curandone la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione. Il fornitore però è tenuto a verificare l`avvenuta trasmissione all`Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all`11 febbraio 2015.
LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 DEI SOSTITUTI D`IMPOSTA
La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d`imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d`imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d`imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
A partire dal 2015 per il periodo d`imposta 2014, i sostituti d`imposta dovranno trasmettere in via telematica all`Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel 2015 il termine sarà lunedì 9 marzo perché il 7 cade di sabato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.
Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d`imposta dovranno essere inviate all`Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. Modello e istruzioni sono pubblicati sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate.
La norma prevede che si applichi una sanzione di cento euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata e che, nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applichi solo se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi al 7 marzo.
REVERSE CHARGE IVA: NOVITÀ 2015
Legge di stabilità 2015, L. n.190/2014, art.1, comma 629, ha ampliato le casistiche cui va applicato il meccanismo del reverse charge sulla fatturazione.
Le nuove fattispecie sono:
decorrenza | termine | |
Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA) individuate nei codici ATECO: 81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 solo se relative ad edifici. Per strutture diverse dagli edifici (cisterne, piscine, giardini, macchinari imbullonati, ecc.), si continua invece ad applicare l’IVA. | 1/1/2015 | a regime |
Demolizione edifici – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei codici ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici | 1/1/2015 | a regime |
Installazione di impianti – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) di cui ai cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici. | 1/1/2015 | a regime |
Completamento di edifici – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei cod. ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici. | 1/1/2015 | a regime |
Settore energetico – trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori. | 1/1/2015 | 4 anni |
Grande distribuzione organizzata – cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2), discount alimentari (47.11.3). | Sospesa e in attesa di autorizzazione comunitaria | 4 anni |
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo | 1/1/2015 | a regime |
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: RIAPERTI I TERMINI
La legge di Stabilità 2015 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002.
Potrà essere rideterminato il valore fiscale delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali alla data del 1° gennaio 2015. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2015.
Nella nuova versione 2015 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è però raddoppiata:
- dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni;
- dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate;
- dal 4 all’8% per le partecipazioni qualificate.
Il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015; sarà possibile effettuare il versamento in 3 rate annuali di pari importo.
DIRITTO ANNUALE CCIAA RIDOTTO PER IL 2015
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la misura del diritto annuale dovuto per il 2015 ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese.
I nuovi diritti sono ridotti, in ossequio a quanto disposto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
La riduzione del tributo è graduale ed è pari al:
- 35% nel 2015;
- 40% nel 2016;
- 50% a decorrere dal 2017.
Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Le nuove imprese sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dall’iscrizione.