Circolare informativa di Giugno 2022

PAGAMENTI COMMERCIALI DISPOSIZIONI

Ritardi di pagamento, definizione  

La maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da aziende ad altri operatori economici o ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti. Tuttavia è possibile che, a fronte della consegna delle merci o della fornitura di un servizio, i pagamenti siano effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto.

Il differimento dei pagamenti, oltre a essere un fenomeno piuttosto frequente in Italia, rischia di pesare negativamente sulla liquidità delle imprese, fino a compromettere competitività e redditività, quando per esempio il creditore deve ricorrere a un finanziamento esterno.

Prima di analizzare, quello che prevede la legge sui tempi di pagamento, partiamo dalle basi. Che cosa si intende per “transazioni commerciali” e per “ritardo di pagamento”?

  • per “transazioni commerciali” si intendono le transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
  • per “ritardo di pagamento” ci si riferisce al pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale.

Ritardo pagamenti: che cosa dice la legge

Dal punto di vista normativo, in Italia pietra angolare della disciplina sui termini dei pagamenti commerciali è rappresentata dal Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267) che, a sua volta, recepisce la direttiva 2011/7/UE nata con l’obiettivo di contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.

Tre gli aspetti principali:

  • Termine per i pagamenti: nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, viene fissato in 30 giorni. Soltanto in casi eccezionali, come ad esempio in materia sanitaria, è previsto un termine raddoppiato di 60 giorni;
  • Tasso degli interessi legali di mora sale dal 7% all’8%;
  • Risarcimento delle spese di recupero: viene stabilito che l’impresa creditrice ha diritto, oltre agli interessi di mora, del risarcimento delle spese di recupero nell’importo minimo forfetario di 40 euro, salvo il rimborso del maggior costo sostenuto per incarichi affidati ad avvocati o società di recupero crediti.

Interessi di mora, che cosa sono

In caso di mancato pagamento, la legge stabilisce che al fornitore siano corrisposti gli interessi di mora, o interessi moratori, ovvero un costo maggiorato applicato nel caso di mancato pagamento. Nel caso specifico delle transazioni commerciali, tali interessi iniziano a maturare a partire da giorno successivo della scadenza di pagamento.

Per capire a quale scadenza ci si riferisce per il calcolo degli interessi di mora, bisogna distinguere due situazioni principali:

  • è stata pattuita con il cliente una scadenza: ovvero è stata indicata espressamente per iscritto un termine di scadenza per il pagamento con il cliente;
  • non è stata pattuita una scadenza con il cliente: nel caso in cui non ci siano prove scritte, per i termini di pagamento rimane il riferimento dei 30 giorni a partire dal:
    1. ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;
    2. data del ricevimento della merce o della prestazione del servizio;
    3. data dell’accettazione o della verifica della conformità della merce ricevuta o dei servizi erogati se successiva al ricevimento della fattura/richiesta di pagamento. Questo caso si applica però quando l’accettazione o la verifica di conformità sono previste dalla legge o da un contratto fra le parti.

Calcolo interessi per ritardato pagamento fattura

Ogni sei mesi il Ministero dell’Economia pubblica i tassi di mora di riferimento applicabili, che si rifanno al Tasso BCE. A questo tasso deve essere aggiunto l’8%. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali resta pari allo 0%.

Quindi il tasso di mora in vigore per il periodo 01.01.2022- 30.06.2022 è pari a 0% + 8% = 8%

 

 

 

Credito di imposta per maggior costo energia se il costo della media del primo trimestre 2022 è superiore al 30% della media del primo trimestre 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20/05/2022, n. 117, è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che conferma le misure in tema di prezzi dell’energia e del gas ossia il contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas.

In particolare, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore (DM 21 dicembre 2017) viene riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, sulla spesa sostenuta per l’acqui sto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.

Tale spesa deve essere comprovata mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tra i chiarimenti forniti in merito al calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, viene precisato che si debba tenere conto dei costi sostenuti per:

  • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità)
  • e la commercializzazione,

ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Analogamente, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Entrambi i crediti d’imposta sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione oppure possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti qualificati quali banche e intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

 

Compensi studio

Per il costo dei conteggi per la determinazione del credito d’imposta sarà richiesto un compenso di euro 50,00 + iva ad utenza

 

 

Obbligo di fattura elettronica Forfettari

Introdotto dal decreto legge 36/2022 (articolo 18), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di sabato 30 aprile 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta il 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% e dichiarano redditi da 25mila a 65mila euro. Fino al 30 settembre 2022 non si applicano sanzioni per fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione.

Chi deve emettere fattura elettronica

Oltre ai soggetti già obbligati, dal 1° luglio 2022 devono emettere fattura elettronica anche i contribuenti:

  • in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
  • in regime forfetario(articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
  • in regime Legge 398/1991 (articoli 1 e 2) che fatturano fino a 65.000.

 

Chi è esonerato dalla fattura elettronica

Per tutte queste categorie, fino al 31 dicembre 2023 sono esclusi i soggetti con ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente sotto la soglia di 25.000, il superamento della quale è verificato tenendo conto del ragguaglio ad anno per le nuove attività.

 

Forfettari con fattura elettronica facoltativa

Chi è in regime forfettario ma non rientra nel nuovo obbligo, può comunque emettere fattura elettronica e godere del regime premiale riservato ai soggetti che l’adottano pur non essendovi obbligati.

 

Fattura elettronica Forfettario: come si compila

Le regole VA non cambiano con il nuovo obbligo di fattura elettronica ma si adotta una procedura informatizzata tramite Sistema di Interscambio (SdI) per la sua emissione, consegna e conservazione.

La compilazione in xml della fatturazione elettronica prevede come novità l’inserimento del codice destinatario univoco, costituito da 7 caratteri alfanumerici, mentre verso un consumatore finale (B2C) o altro soggetto senza Partita IVA, si utilizza il codice di sette zeri (0000000).

Se l’importo delle fatture supera i 77,47 euro si applica l’imposta di bollo di 2 euro (valorizzando il campo Bollo Virtuale) con saldo trimestrale in base all’elenco precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Esterometro escluso per gli acquisti di beni effettuati all’estero fino a 5.000 euro

Operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103) ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.

In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, differito al 1° luglio 2022 dall’art. 5, comma 14-ter, del D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), i dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Pertanto, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento TD01, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Come stabilito dal provvedimento n. 293384/2021, l’obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali, in applicazione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto l’esonero dall’adempimento, essendo stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Il decreto Semplificazioni, nell’intervenire sull’ambito oggettivo di applicazione dell’adempimento, prevede un’ulteriore ipotesi di esclusione, riferita alle operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972; l’esclusione presuppone che l’importo della singola operazione non sia superiore a 5.000 euro.

 

Assegno una tantum ai dipendenti e pensionati con reddito entro un limite annuo massimo di circa 35mila (importo ancora da confermare

Sono uscite le prime indicazioni dall’INPS per le modalità di erogazione del bonus dipendenti di euro 200, da pagarsi nel mese di luglio 2022, con la retribuzione di giugno

 

Alleghiamo, pertanto, l’autocertificazione da far sottoscrivere a tutti i dipendenti in forza in giugno, che ritengono di avere i requisiti per poter ricevere questo bonus.

L’autocertificazione  dovrà pervenire allo studio unitamente alle presenze del mese di giugno.

 

 

Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio

 

  INFO@STUDIOSIGMA.EU

 evitando le mail personalizzate, se non  previo avviso telefonico. 

    Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:

segreteria  dalle ore 9,00 alle ore 14,00  (da lunedì a venerdì)

Per eventuali necessistà potete contattare direttamente i nostri professionisti

rag. Fulvio Zoppolato  340 7433041

rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista   348 7078709

Maurizio Zoppolato   consulente energetico       347 9444939

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