Festività Natalizie alla Befana del 6 gennaio 2021
Vi informiamo che durante le Festività Natalizie e di inizio anno i nostri studi saranno operativi in misura ridotta:
Saranno chiusi nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020.
Negli altri giorni funzioneranno solo la mattina dalle ore 9 alle ore 14.
Qualsiasi comunicazione va inviata alle nostre mail di studio
Per Tavagnacco info@studiosigma.eu
Per Trieste infots@studiosigma.eu
Ricordiamo che in caso di infortunio nei giorni 24 e 31 dicembre ci sarà il tempo per le denuncia entro il primo giorno feriale utile successivo (28/12/20 e 4/1/21)
- In questi giorni riceverete le deleghe f24 per il pagamento dell’acconto iva scadente al 28 12 2020
- Al 31 dicembre tutti devono contabilizzare l’inventario di fine esercizio (anche i soggetti in regime semplificato)
Si evidenzia che il Senato ha approvato in legge tutti i decreti ristori e agevolazioni a seguito dell’emergenza Covid-19 sino a novembre 2020.
ULTIMO DECRETO LEGGE PER LE FESTIVITA’
Il decreto legge 18/12/2020, n. 172 interviene con applicazione per tutta Italia di alcune giornate rosse (prefestivi e festivi) e altre arancioni sia per limitare il movimento dei cittadini e sia per sospendere alcune attività che sintetizziamo:
Giornate ARANCIONI, il 28, 29 e 30 dicembre ed il 4 gennaio 2021, sono sospesi i servizi alla ristorazione, mentre proseguono il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona. I servizi alla ristorazione possono effettuare consegne a domicilio senza limiti d’orario mentre è consentito l’asporto sino alle ore 22.00
Giornate ROSSE, il 24-25-26 e 27 dicembre, il 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sono sospesi i servizi alla ristorazione, ed anche il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, salvo le attività essenziali.
Le attività che possono rimanere aperte sono:
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- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Quanto alle attività inerenti i servizi alla persona:
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- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Imposta di bollo per le fatture elettroniche
Il decreto del Ministero del 4/12/2020 ha nuovamente modificato le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche che saranno emesse dal 1/01/2021 il cui versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nei casi in cui l’importo del 1 o 2 trimestre sia inferiore a €. 250 si sposta con il versamento del terzo trimestre.
Le nuove scadenze
- Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro: entro il 31 maggio;
- imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro: entro il 30 settembre;
- imposta di bollo II trimestre: entro il 30 settembre;
- imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro: entro il 30 novembre;
- imposta di bollo III trimestre: entro il 30 novembre;
- imposta di bollo IV trimestre: entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo.
Le nuove regole Eba 2021 sul conto corrente
Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove regole dell’Autorità bancaria europea (Eba) relativa alla gestione dei conti correnti in rosso. Da questa data non sono più consentiti gli addebiti automatici (pagamento utenze, affiti, ecc.) per i clienti che non hanno sufficiente disponibilità liquida sui propri conti correnti. Infatti se i mancati pagamenti, anche di soli 100 Euro, si protraggono per tre mesi, la banca è tenuta alla segnalazione del cliente alla centrale rischi rubricando l’intera sua esposizione fra i ‘crediti malati’. La quota assoluta di 100 Euro si innalza a 500 Euro per le imprese.
Un altro cambiamento importante apportato dalle nuove regole riguarderà la fase di rientro dal default bancario, per la quale si allungano le tempistiche.
Mentre ora basta semplicemente sanare i propri arretrati per far decadere lo stato di default, dal 2021 sarà necessario attendere almeno 90 giorni dal momento in cui si è regolarizzato lo sconfinamento per poter finalmente uscire da questa situazione.
Passati i tre mesi, se la banca reputerà la situazione di nuovo stabile con un miglioramento permanente della qualità creditizia, potrà riclassificare l’impresa fuori dallo stato di default.
Per ogni chiarimento in merito a qualsiasi adempimento, rivolgetevi direttamente ai professionisti ai loro numeri diretti in calce alla presente
In questo periodo d’incremento della pandemia gli studi di Udine e Trieste sono aperti al pubblico esclusivamente su appuntamento.
Per qualsiasi esigenza non differibile contattate direttamente i nostri professionisti
rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista 348 707870