Circolare Informativa di Giugno 2020 n. 3

BONUS VACANZE

 

Dal 1 luglio e sino al 30 dicembre 2020 potrà essere richiesto il “bonus vacanza”, previsto nel Decreto Rilancio  da parte dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a Euro 40.000.

Il contributo è concesso nelle seguenti misure:

  • 1 persona €. 150;
  • 2 persone €. 300;
  • 3 o più persone €. 500

 

Il bonus vacanze può essere utilizzato per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed  breakfast ubicati in Italia nella forma dell’80% come sconto immediato e per il 20% come detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

La richiesta deve essere effettuate sul sito del Ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo esclusivamente con l’identificazione Spid, dove verrà anche effettuato direttamente l’ISEE.

 

Le strutture ricettive che effettueranno lo sconto al cliente in possesso del “bonus vacanze” saranno rimborsate sotto forma di credito d’imposta da compensare con il modello F24, oppure ceduto a terzi compresi gli istituti di credito o intermediari finanziari.

 

 

DAL 1° LUGLIO NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTI

 

Dal 1° luglio si riduce il limite all’utilizzo del denaro contante che passa da 3.000 a 2.000 euro.

Al riguardo, si ricorda che il trasferimento in contanti superiore al predetto limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
È però perfettamente lecito pagare parte in contanti e parte in assegno, purché il contante sia inferiore al tetto massimo consentito.

Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non trova applicazione nel caso di:

  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,

perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.

Si ricorda che i professionisti sono obbligati alla segnalazione, ai fini antiriciclaggio, per l’utilizzo di somme in contanti superiori al limite rilevabile nella gestione della contabilità pena la sanzione da €. 3.000 a €. 15.000.

 

 

 

 

BONUS POS 2020

 

Il credito d’imposta sulle commissioni pagate per l’utilizzo del “POS” da parte degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni è previsto dall’art. 22 D.L. 124/2019. In particolare, l’agevolazione opera nella misura del 30% sulle commissione addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili a partire dal 1° luglio 2020.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione sarà utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Nel dichiarativo 2021, periodo d’imposta 2020, sarà previsto un apposito codice “credito d’imposta ” per indicare l’entità del credito spettante.

 

 

 

 

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