DECRETO CURA ITALIA DEL 17 MARZO 2020 IN G.G. N. 70 DELLO STESSO GIORNO
Risposte dell’Agenzia ai quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti
Arrivano le risposte delle Entrate ai quesiti sul Decreto 18 del 17 marzo 2020. Con la circolare 8/E del 3 4 2020, l’Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.
Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Con la Risoluzione 31 marzo 2020, n. 17/E, sono stati istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro), tramite modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del D.L. n. 18/2020. Si tratta in particolare dei codici tributo “1699” e “169E”.
Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.
Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco – Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di marzo per solo immobili di cat C1
La circolare ha chiarito per possono usufruire del credito in compensazione cod. 6914 del 60% del canone di affitto riferito al mese di marzo 2020 solo se effettivamente pagato e per i soli locali di categoria C1 (negozi e botteghe) escludendo le altre tipologie di immobili come i D8 A10 ecc.
Siamo in attesa del decreto regionale che corrisponderà anche a coloro che sono conduttori di immobili, oltre al C1, anche C2, C3 e A10 un contributo a fondo perduto del 20%
INTRASTAT
La scadenza dei modelli intrastat in marzo (operazioni di febbraio) è stata sposta al 20 giugno 2020.
IMPOSTA DI REGISTRO
Nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, art. 62 del D.L. 18/2020, rimane sospeso anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonchè registrazione dei contratti di locazione o comodato; la circolare precisa che la sospensione opera a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. Quindi l’adempimento potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
RICHIESTA DOCUMENTI AGENZIA ENTRATE – ART- 36 TER
La sospensione dei termini disposta dall’art. 62, comma 1 , del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si applica anche ai controlli ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (cosiddetti “controlli formali”). In particolare, la circolare precisa che rientrano nella sospensione anche le risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi del richiamato art. 36-ter, qualora i termini assegnati per fornire la documentazione scadano nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio.
PROROGA ACCERTAMENTI
La circolare in commento conferma che ai fini delle imposte dirette e dell’Iva i termini di decadenza dell’attività accertatrice per i periodi d’imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Si applica infatti l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
APPROVAZIONE BILANCI SOCIETA’ DI CAPITALE TERMINE SPOSTATO PER TUTTI A 180 GG
L’art. 106 del decreto cura Italia del 17 3 2020 G.U. n. 70, ha spostato l’approvazione dei bilanci delle Società di capitali a 180 giorni per tutti. Il decreto prevede anche la possibilità di approvare i bilanci per via telematica
MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE SU INDICAZIONE DELLA REGIONE FVG
Si allega un utile elenco delle disposizioni raccomandata dalla Regione
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