
DICHIARAZIONI FISCALI E UTILIZZO DEGLI I.S.A. (indici di affidabilità fiscale sostitutivi degli studi di settore)
In questi giorni lo Studio vi sta contattando per comunicarvi le imposte da versare relative alla dichiarazione dei redditi UNICO 2019 i cui termini di pagamento scadono normalmente al 30 settembre 2019 (unico versamento o possibilità di rateizzarlo in tre rate settembre ottobre e novembre)
Entro queste date va pagato il “saldo” delle imposte del 2018, e un primo acconto (40%) per le imposte del 2019
Ricordiamo a tal proposito che, al momento, entro il 30 novembre va pagato il secondo acconto per il 2019 (il restante 60%)
Sempre entro il 30 novembre 2019 vanno versati, con ravvedimento operoso, anche gli eventuali acconti del 2018 non corrisposti alle relative scadenze del 2018
Per quanto riguarda l’applicazione degli I.S.A. e l’eventuale integrazione fiscale dei redditi del 2018, per soddisfare le indicazioni di tali indici, lo studio, in questa fase, non ne ha tenuto conto in quanto, a seguito delle continue correzioni agli stessi avvenute fino a pochi giorni fa, probabilmente saranno considerati solo a fini statistici e non vincolanti.
Per questo attendiamo le prossime indicazioni dell’agenzia delle entrate che conosceremo sicuramente all’ultimo momento.
Se così non fosse sarete contattati nei prossimi mesi di ottobre e novembre, per valutare con ciascuno di voi l’applicazione degli stessi ed eventualmente adeguarsi per godere dei benefici fiscali che tale adeguamento comporta (minori tempi di accertamento, possibilità di compensare i tributi in misura superiore ai 5mila euro limite oggi utilizzabile)
Anche perché i risultati, che abbiamo riscontrato utilizzando le ultime versione dei programmi, sono spesso in contrasto con logiche di nostra comprensione e non capiamo se siano veramente “attendibili”.
In ogni caso sono decisioni che solo il contribuente può approvare e decidere di accettare adeguandosi.
RICORDIAMO LE NUOVE NORME IN VIGORE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
L’entrata in vigore del cd. Decreto Dignità, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96, ha modificato completamente la disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato.
Nel dettaglio, con le disposizioni del Titolo I, rubricato “Misure per il contrasto al precariato”, l’Esecutivo ha inteso limitare con maggiore efficacia l’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, attraverso l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale.
Il provvedimento, infatti, ha disposto la possibilità di poter procedere alla stipula di un rapporto a tempo determinato per un tempo non superiore a 12 mesi, salva l’estensione sino a 24 mesi in caso di specifiche condizioni individuate dalla stessa normativa. Sempre all’indicazione di un’apposita causale, inoltre, risulta subordinato anche il rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato che, in ogni caso, non potrà mai eccedere il limite massimo di 24 mesi.
Cessione di eco bonus e sisma bonus e sconto in fattura.
Alcuni recenti Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, tra cui l’ultimo n. 660057 del 31 luglio 2019, seguito poi dalla Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019, hanno disciplinato la possibilità, per chi fruisce delle detrazioni fiscali relative ad interventi di riqualificazione energetica o di riduzione di rischio sismico, di optare, in particolari casi, per la cessione del credito al fornitore che ha effettuato i lavori, o ad altri soggetti.
I soggetti beneficiari delle detrazioni possono così scegliere per un contributo pari alla detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale sarà rimborsato tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24 o tramite successiva cessione.
Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.
A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti rientranti nella “no tax area” sia per coloro che sono tenuti al regolare versamento dell’IRPEF.
Vi sono tuttavia alcune importanti implicazioni che vale la pena di ricordare.
Soggetti cessionari del credito
I contribuenti potranno cedere l’eco bonus o il sisma bonus riconosciuto:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- anche alle banche e agli intermediari finanziari ma solo da parte dei contribuenti che ricadono nella “no tax area” (ossia i soggetti che non pagano Irpef).
Interventi che danno diritto alla cessione del credito
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini o su singole unità immobiliari che danno diritto alla cessione del credito sono i seguenti:
- serramenti e infissi
- schermature solari
- caldaie a biomassa, a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto
- pompe di calore
- scaldacqua a pompa di calore
- coibentazione a involucro
- pannelli solari
- generatori ibridi
- sistemi building automation
- micro-cogeneratori.
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini che danno diritto alla cessione del credito sono:
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una o due classi del rischio sismico.
I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono quindi optare – in alternativa all’utilizzo diretto delle stesse tramite il rimborso con il modello Redditi/730 – per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
Comunicazione dell’opzione
L’opzione deve essere comunicata, da parte del soggetto che ha diritto alla detrazione, all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche direttamente agli Uffici delle Entrate oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione è effettuata dall’amministratore di condominio.
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- tipologia di intervento effettuato;
- importo complessivo della spesa sostenuta;
- anno di sostenimento della spesa;
- importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- data in cui è stata esercitata l’opzione;
- assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
Ammontare del contributo e dello sconto
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupererà il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e in quote annuali di pari importo.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019 con oggetto l’utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Solo i contribuenti che ricadono nella “no tax area” – ossia i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef, o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all’art. 13 del Tuir – possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
Per ulteriori chiarimenti contattate i professionisti dello studio
Ritorna l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici. ex licenza UTIF
Con la Direttiva 20 settembre 2019, n. 131411 , l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti all’obbligo di presentare la denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.
Al momento l’obbligo è limitato agli esercizi pubblici di somministrazione (bar, ristoranti esercizi pubblici).
Entro il 31 dicembre 2019 chi ha avviato un’attività dal 28/08/2017 al 29/06/2019 di esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi o rifugi alpini, ha l’obbligo di presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
Chi sia già in possesso di una licenza fiscale per le accise, con attività in essere prima del 28/8/2017, non deve effettuare alcun adempimento.
L’obbligo non compete neppure per le attività temporanee, quali sagre e fiere.
Dal 30 6 2019 la licenza viene richiesta contemporaneamente con la presentazione della suap in comune
Lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alla mail principale di studio
evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.
Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco: segreteria dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (da lunedì a venerdì)
Pomeriggi solo per appuntamento con i professionisti
rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista 348 7078709
rag. Mirco Marchiori ragioniere commercialista 348 7409514
Roberto Nostran consulente del lavoro 339 6649062
Maurizio Zoppolato consulente energetico 347 9444939