Informativa Agosto 2017 – Prima

Nuovi voucher per aziende fino a 5 dipendenti

L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali. Finalmente l’INPS ha diramato le istruzioni per l’utilizzo del loro portale, anche per le imprese fino ad un massimo di 5 (cinque) dipendenti. La procedura prevede: la stipula di un vero e proprio contratto di lavoro occasionale tra azienda e il prestatore occasionale (denominato “PRESTO”):Il contratto dovrà prevedere anche il conto iban del prestatore su cui poi l’INPS verserà il compenso netto entro il 16 del mese successivo la fine della prestazione.
Se l’azienda non si attiva in proprio, ma si affida ad un consulente, questi potrà operare solo in forza di una delega speciale indicata dall’INPS.
Compilato il contratto nell’anagrafica, si passa al versamento delle somme a copertura del periodo considerato, da effettuarsi con delega modello F24. La prestazione va comunicata al portale dell’INPS, almeno 60 minuti prima dell’inizio della stessa con denuncia di inizio e fine prestazione, e indicazione della tipologia del lavoro e precisando la sede del lavoro. In caso di prestazione su più giorni consecutivi, l’orario, nei giorni successivi al primo deve essere lo stesso e non si può variare. Altrimenti si deve fare una nuova denuncia ogni giorno.
L’importo netto da pagare è di euro 9 all’ora, con un minimo di 4 ore (36 euro netti), oltre i contributi, Inps 33%, INAIL 3,5% e aggiungendo un 1% a titolo di rimborso spese pratica, a carico dell’azienda. Il compenso annuale allo stesso prestatore non può superare i 2.500 euro netti e le 280 ore complessive. Inoltre l’azienda non può superare i 5.000 euro netti per la totalità dei prestatori Se si assumono studenti fino a 25 anni, disoccupati o percettori di sussidi a sostegno del reddito, il compenso netto è calcolato al 75%. Questi potranno ricevere compensi lordi fino a € 3.333 anno netti. Non si possono assumere ex dipendenti il cui rapporto si è interrotto da meno di sei mesi. Le somme percepite dai percettori sono esenti da imposizioni fiscali e non concorrono al cumulo di reddito. Sono invece utili per dimostrare i periodi lavorativi ai fini del permesso di soggiorno.
Per i lavoratori fino a 25 anni non compiuti e di età superiore ai 55 anni rimane sempre l’alternativa del contratto di lavoro a chiamata (massimo 400 ore nel triennio) con minori problemi

Dichiarazioni dei redditi

All’ultimo momento le dichiarazioni hanno subito proroghe: i versamenti al 31/7 sono spostati al 21 agosto 2017 (sempre con la maggiorazione dello 0,40%) per redditi d’impresa e derivati d’impresa. Riguarda IRPEF, IRES, IRAP, contributi INPS sul maggior reddito saldo e primo acconto e diritto camerale, sempre al 21 agosto scade anche la seconda rata di pagamento dei contributi fissi INPS artigiani e commercianti
la presentazione delle dichiarazioni unico e 770 è stata unificata al 31 ottobre 2017, (ne consegue che anche i termini per il ravvedimento di mancati versamenti d’imposte del 2016, sono prorogati a fine ottobre). Mentre sono rinviate al 18 settembre 2017: la comunicazione delle fatture emesse e ricevute del primo semestre, le comunicazioni delle liquidazioni iva del secondo trimestre

Spese costi carburante, la scheda deve essere “regolare”

La Quinta sezione della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 16809 del 7 luglio 2017, ha chiarito che, ai fini della deducibilità dei costi carburante, come prevede il Regolamento approvato con il D.P.R. n. 444 del 1997, la relativa scheda deve:  contenere tutti i dati previsti (dati identificativi automezzo quale targa, periodo di riferimento: mese o trimestre, dati anagrafici del soggetto IVA che acquista carburante);  recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (art.3);  contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (art. 4), obbligo solo per le imprese non per i lavoratori autonomi. La Cassazione precisa inoltre che l’adempimento di tali prescrizioni “costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell’impresa”.

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