Informativa del mese di gennaio 2015
INVENTARIO DI FINE ANNO
Ricordiamo l’obbligo della compilazione dell’inventario merci di fine anno, valutandolo al valore di acquisto da fattura (Nota! Gli sconti di fine anno non influenzano il valore delle merci)
Alleghiamo il foglio che ci dovete restituire firmato con il valore dell’inventario
Scadenze di gennaio
IVA Entro il 15 gennaio i soggetti IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. Entro il 28 gennaio va effettuato il versamento del ravvedimento dell’acconto IVA relativo all’anno 2014 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 29 dicembre 2014 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%.
Ravvedimento Il 15 gennaio è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2014 tramite ravvedimento operoso, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%.
ACCERTAMENTO
Il nuovo ravvedimento operoso
La legge di Stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.
Per i tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene meno la preclusione prima prevista in caso di “inizio di controlli fiscali” e lo sbarramento temporale coincidente con l’anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
La preclusione derivante dall’inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc.
È inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.
Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:
Termine temporale | Sanzione | Ambito applicativo |
Nei primi 14 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione | 1/10 del minimo (3%) | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | Tutti i tributi |
Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione | 1/8 del minimo | Tutti i tributi |
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione | 1/7 del minimo | Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione | 1/6 del minimo | Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015, in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all’1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall’1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.
IMU terreni agricoli A meno che non venga confermato lo stop del TAR, entro il 26 gennaio i proprietari di terreni agricoli situati in Comuni non montani (ovvero situati al di sotto della quota di 600 metri di altitudine) sono chiamati a versare l’IMU 2014.
INTRASTATScadono il 26 gennaio i termini per la presentazione di INTRASTAT, ovvero degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente e delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri Stati Membri.
Contratti di locazione Il 30 gennaio è il giorno dedicato ai contratti di locazione: devono essere registrati tutti quelli decorrenti dal 1° gennaio, previo pagamento della relativa imposta presso l’Agente della Riscossione, le Banche o gli Uffici postali.
Autoveicoli Entro il 31 gennaio dovranno essere sottoposte a revisione le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo, gli autocaravan, i veicoli per il tempo libero ed i rimorchi con massa non superiore a 3,5 immatricolati nel mese di gennaio 2011 o che hanno effettuato l’ultima revisione a gennaio del 2013. Entro fine mese andranno inoltre versate le tasseautomobilistiche di circolazione scadute lo scorso 31 dicembre.
Imposta pubblicità e SIAE
Il 31 gennaio scade il termine per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità (AIPA), i singoli comuni tramite il servizio di riscossione dovrebbero inviare i bollettini di pagamento, ma ricordiamo che chi non li riceve deve attivarsi autonomamente per il pagamento contattando il proprio Comune in quanto il ritardo del pagamento fa scattare la sanzione.
Sempre il 31 gennaio scade il rinnovo dell’abbonamento SIAE per chi diffonde la musica nella propria attività commerciale.
NOVITA’ 2015
Per professionisti e autonomi a partita IVA, il provvedimento forse più rilevante contenuto nella Legge di Stabilità è la Riforma del Regime dei Minimi, su cui fra l’altro il Governo ha annunciato interventi correttivi nel corso del 2015 (a favore in particolare dei giovani professionisti). Ma la manovra contiene anche diverse altre misure relative all’IVA, fra cambi di aliquote, reverse charge e split payment, semplificazioni dichiarative, che riguardano quindi sia le partite IVA sia i consumatori.
Regime dei minimi
Molto in sintesi, il nuovo Regime dei Minimi prevede che l’imposta forfettaria salga dal 5 al 15%, e che cambino i requisiti che le partite IVA devono avere per accedere e il modo di calcolare l’imponibile. Non ci sono più limiti temporali né paletti di età, quindi si può rimanere nel regime forfettario fino a quanto sussistono i requisiti di reddito (prima c’era un limite a cinque anni), e decade il tetto dei 35 anni. Per ogni singola attività autonoma o professionale sono fissati specifici massimali di reddito, che vanno dai 15mila ai 40mila euro annui. E l’imponibile su cui applicare l’aliquota si calcola applicando coefficienti, anch’essi divisi per tipologie di attività. Il nuovo Regime dei Minimi è regolamentato dai commi 54 e seguenti della Legge di Stabilità 2015.
Aliquote IVA: e-book e pellet
L’aliquota sugli e-book è stata equiparata a quella relativa ai libri cartacei, e quindi portata al 4% (dal precedente 22%). A stabilirlo è il comma 667, in base al quale:
“Sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Procedimento inverso per il pellet di legno, sui quali l’aliquota è salita dal 10 al 22%, in virtù del comma 711. Infine, prorogata di un anno (per l’intero 2015) l’aliquota agevolata del 10% (invece che quella più alta del 22%) ai Marina Resort (comma 237).
Reverse charge e split payment
Il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), per cui l’obbligo IVA riguarda l’acquirente e non il venditore, viene esteso a nuove operazioni: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari, cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Istituito lo split payment per le operazioni nei confronti della pubblica amministrazione, per cui è l’ente pubblico, e non il fornitore del bene o del servizio, a versare l’IVA direttamente al Fisco. Le modifiche sono contenuto nei commi da 629 a 633.
La legge di Stabilità 2015 prevede diverse novità in ambito IRAP:
- è abrogata la norma (D.L. n. 66/2014) che prevedeva la riduzione dell’aliquota ordinaria dal 3,9% al 3,5%;
- dal periodo d’imposta 2015 il costo del lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato sarà deducibile integralmente dalla base imponibile IRAP;
- ai contribuenti (imprese e professionisti) privi di personale dipendente spetterà per il 2015, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda liquidata in dichiarazione annuale; il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dall’anno in cui verrà presentata la relativa dichiarazione IRAP (e quindi nel 2016).
Detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili confermata al 50% e per la riqualificazione energetica o l’adeguamento antisismico al 65%, fino a dicembre 2015. Aumenta dal 4 all’8% la ritenuta d’acconto operata dagli istituti di credito sui bonifici effettuati dai clienti in favore delle imprese esecutrici;
Diventa strutturale il bonus 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 24mila euro (e proporzionalmente inferiore fino alla soglia di 26mila euro di reddito annuo);
- Bonus bebè di 80 euro mensili, per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro; maggiorato per le famiglie con ISEE fino a 7mila euro;
Moratoria mutui e finanziamenti dal 2015 al 2017: per i dettagli è necessario attendere un apposito decreto interministeriale;
TFR in busta paga: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti potranno chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto in busta paga. Il TFR percepito in busta paga sarà però tassato con modalità ordinaria (e non agevolata/separata come avviene normalmente per il TFR percepito alla fine del rapporto di lavoro). Le PMI, per far fronte al maggior impegno finanziario, potranno chiedere un finanziamento bancario agevolato;
Semplificazioni dichiarative
La dichiarazione IVA annuale a partire dall’anno di imposta 2015 (quindi, a partire dalla dichiarazione 2016), non si presenta più con il modello UNICO di dichiarazione dei redditi, ma in forma indipendente. La scadenza sarà l’ultimo giorno di febbraio, e non più il 30 settembre. Questa modifica farà decadere l’obbligo di presentazione, entro fine febbraio, della comunicazione dati Iva (comma 641).
Clausola di salvaguardia
Infine, c’è una clausola di salvaguardia, in base alla quale nel caso in cui non si riesca ad assicurare il rispetto dei saldi di bilancio attraverso altre misure (risparmi di spesa o maggiori entrate), a partire dal 2016 scattano aumenti IVA: due punti in più dal 1 gennaio 2016, quindi con aliquote al 12% e al 24%, un altro punto nel 2017, con le aliquote quindi al 13 e al 25%, e un mezzo punto nel 2018 sulla sola aliquota massima, che arriverebbe così al 25,5%. Come detto, è una clausola di salvaguardia, che prevedibilmente si cercherà di evitare, non di una misura destinata ad entrare sicuramente in vigore.