bonifici istantanei SENZA COSTI MAGGIORI DAL 9 GENNAIO 2025
Bonifici istantanei allo stesso prezzo di quelli ordinari e obbligo per tutte le banche di riceverli. A partire da giovedì 9 gennaio, entreranno in vigore le nuove regole europee (regolamento Ue 2024/886) che rivedono la direttiva sui pagamenti allo scopo di facilitare l’accesso a consumatori e imprese a uno strumento fino a ora gravato da un sovracosto. I bonifici istantanei, introdotti per semplificare i trasferimenti di denaro, consentono di inviare somme in tempo reale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, con accredito praticamente immediato sul conto del destinatario in appena 10 secondi. Ovviamente, il bonifico istantaneo ha degli aspetti negativi rispetto a quello ordinario. Ed infatti, non è revocabile, perciò si dovrà fare attenzione ad utilizzare questo metodo di pagamento. Proprio per questo motivo, c’è da dire, la nuova normativa europea impone che la banca, prima di accreditare il bonifico, verifichi la corrispondenza tra l’IBAN del beneficiario e il nominativo stesso.
Inoltre sarà possibile avvalersi dei bonifici istantanei anche per effettuare pagamenti verso la pubblica amministrazione. Sarà quindi possibile fare un bonifico, che libererà il debitore entro 10 secondi dall’ordine di pagamento e sarà accreditato sul conto della Pa entro 10 secondi dall’invio dell’operazione, per pagare ad esempio multe (per le quali non si è ricevuto l’avviso PagoPa), bollettino di mensa scolastica, bolli e addebiti di conto corrente non andati a buon fine. Un’opzione in più piuttosto utile se, ad esempio, ci si ricorda all’ultimo momento, anche durante il weekend, di pagare una multa e si vuole correre ai ripari. Lo stesso per tasse statali e comuni, effettuando il bonifico attraverso il sito online della banca.
Avvisi bonari Agenzia Entrate
Con le modifiche introdotte dal DLgs. 5 agosto 2024, n. 108, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 da parte dell’Agenzia Entrate relative a maggiori/omesse imposte, il termine per il pagamento delle somme dovute è esteso da 30 a 60 giorni. Questo vale sia per la comunicazione iniziale di irregolarità sia per eventuali comunicazioni definitive successive a un chiarimento fornito dal contribuente.
La modifica uniforma il termine di pagamento degli avvisi bonari a quello previsto per le somme dovute con la cartella di pagamento e le altre somme iscritte a ruolo. Tuttavia, gli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2024 rimangono soggetti al precedente termine di pagamento di 30 giorni, indipendentemente dalla data di notifica.
Spese di rappresentanza requisiti di inerenza e congruità
Secondo la normativa fiscale italiana, per essere deducibili, le spese di rappresentanza devono rispondere a due requisiti fondamentali: l’inerenza e la congruità. L’inerenza implica che le spese siano strettamente connesse all’attività aziendale, mentre la congruità richiede che le spese siano ragionevoli e proporzionate rispetto all’attività stessa (circolare 34/E/2009).
Nella fattispecie analizzata, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità del viaggio a Cuba, sostenendo che:
- non vi fosse una chiara connessione tra le spese sostenute e l’attività aziendale;
- il viaggio non sembrava avere finalità promozionali, né risultava giustificato da esigenze operative o commerciali della società.
La posizione della Cassazione
La Corte ha confermato la posizione dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che nel caso di specie mancassero entrambi i requisiti di inerenza e congruità, in quanto il viaggio non era chiaramente collegato all’attività aziendale e non risultava giustificato da ragioni operative o promozionali valide.
In materia, viene richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui:
- deve ritenersi legittimo in capo all’Amministrazione finanziaria il potere di valutare la congruità e l’inerenza dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni;
- l’onere della prova circa la deducibilità dei costi sostenuti, soprattutto con riferimento alla loro congruità, inerenza e imputazione ad attività produttive di ricavi, grava sul contribuente.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha deciso di annullare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva inizialmente accolto il ricorso della società.
Questo significa che le spese di rappresentanza possono dedursi solo se provatamente inerenti la propria attività e sempre che le spese siano congrue per il tipo di costo sostenuto.
Senza queste precisazioni tali spese risulteranno sempre indeducibili.
Quindi tali fatture dovranno anche contenere una breve descrizione del motivo per cui sono sostenute
Distacco del personale nuove regole di fatturazione dal 1 1 2025
In adeguamento ad una direttiva UE a decorrere dal 1 gennaio 2025 la fatturazione delle prestazioni relative al distacco del personale sono considerate “prestazioni di servizi” e come tali fattura con applicazione dell’IVA ordinaria (22%), anche quando il riaddebito risulta alla pari con il costo sostenuto.
La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
Proroga divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati
Prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 10 dicembre 2024
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024), ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. che, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà pari al 2% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:
- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su più annualità locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietà;
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Tassi d’interesse legale nel tempo:
– dal 01.01.1886: 4%
– dal 21.04.1942: 5%
– dal 16.12.1990: 10%
– dal 01.01.1997: 5%
– dal 01.01.1999: 2,50%
– dal 01.01.2001: 3,50%
– dal 01.01.2002: 3%
– dal 01.01.2004: 2,50%
– dal 01.01.2008: 3%
– dal 01.01.2010: 1%
– dal 01.01.2011: 1,50%
– dal 01.01.2012: 2,50%
– dal 01.01.2014: 1%
– dal 01.01.2015: 0,50%
– dal 01.01.2016: 0,20%
– dal 01.01.2017: 0,10%
– dal 01.01.2018: 0,30%
– dal 01.01 2019: 0,80%
– dal 01.01.2020: 0,05%
– dal 01.01.2021: 0,01%
– dal 01.01.2022: 1,25%
– dal 01.01.2023: 5,00%
– dal 01.01.2024: 2,50%.
IMPOSTE INDIRETTE La natura del bollo in fattura
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:
- la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
- il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.
Con la Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fatturazione di un professionista che si avvaleva del regime forfetario di determinazione del reddito (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) aveva espresso il parere che ”l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 190 del 2014”.
Ma le conclusioni riportate dall’Agenzia non riguardano solo i soggetti forfetari ma tutti i contribuenti che, per diversi motivi, saranno obbligati ad apporre in fattura l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 2,00 (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972). Compresi i fornitori degli esportatori abituali che emetteranno fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 o i professionisti che emetteranno fatture esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
Il riaddebito sarà invece “escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972” nei casi in cui l’applicazione dell’imposta di bollo derivasse proprio dall’indicazione in fattura di “spese anticipate in nome e per conto del cliente” per importo superiore ad euro 77,47.
Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:
- N1 (operazioni escluse da IVA);
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
- N4 (operazioni esenti IVA).
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
Verifica dei i limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
IMPRESE – Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2025
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
REGIMI CONTABILI – La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
Si precisa che il D.Lgs. n. 192/2024 ha derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal sostituto negli ultimi giorni del 2024 ma incassate dal professionista a inizio 2025.
In particolare, le somme e i valori in genere:
- percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta
- si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
La detrazione IVA a cavallo d’anno 2024-2025
Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:
- il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
- il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.
Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2024. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2024, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2025. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2024), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2025, ad avvenuta registrazione.
Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2024, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2025, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2025 riferimento 2024, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2025, nella quale viene effettuata la registrazione.
Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025
Pubblicate in GU n. 304 del 30 dicembre 2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Le tabelle recepiscono tra l’altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.
L’art. 1, comma 48, della Manovra, infatti, prevede la modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025 | |
Valori di emissione di CO2 del veicolo | Percentuale per la determinazione del fringe benefit |
Non superiori a 60g/km
Veicoli a trazione elettrica Veicoli plug-in |
50%
10% 20% |
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
In sostanza, la nuova disposizione:
- sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
- varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.
MANOVRA 2025
La Legge di Bilancio 2025
Dopo l’ok della Camera dei Deputati lo scorso 20 dicembre 2024 e il voto positivo del Senato del 28 dicembre, la manovra (Legge n. 207 del 30.12.2024 ) è stata pubblicata in G.U. n. 305 del 31.12.2024.
Entra ufficialmente in vigore il 01.01.2025.
Vediamo di seguito le misure fiscali:
Interventi sulle aliquote su Irpef e sui redditi di lavoro dipendente (commi 2-9) – La legge n. 207/2024 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento), e amplia la cosiddetta “no tax area” no a 8.500 euro previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati. L’ampliamento viene effettuato modificando da 1.880 a 1.955 euro la detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15mila euro prevista dal Tuir (articolo 13 comma 1 lettera a)) e adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Inoltre, ai ni della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi no a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzera alla soglia dei 40mila euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati in compensazione.
Limiti alle detrazioni fiscali (comma 10) – Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le spese sanitarie, le somme detraibili in quanto investimenti in start-up e in PMI innovative, mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili previsti all’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti no al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati no al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Detrazioni per familiari a carico (comma 11) – Varia la detrazione per gli a carico, che può essere applicata esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli,
pari a 750 euro (comma 11, lettera a), n. 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.
Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).
Modiche al regime forfetario (comma 12) – Viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) dal 2025 (nell’anno precedente va verificato se hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sotto la soglia).
Detrazioni Irpef per le spese di istruzione (comma 13) – Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1000 euro.
Revisione della disciplina sulla deduzione “DTA” (commi 14-20) – È previsto il differimento, ai successivi periodi d’imposta, delle quote deducibili, ai ni Ires ed Irap, nei periodi 2025 e 2026, di alcuni componenti negativi di reddito per gli intermediari finanziari.
Imposta sui servizi digitali (commi 21 e 22) – Riguardo al perimetro di applicazione dell’imposta, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, viene mantenuto il requisito della sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali. Viene previsto, inoltre, uno sdoppiamento dell’importo dovuto in un versamento in acconto ed uno a saldo.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (comma 23) – Viene confermata l’interpretazione autentica relativa all’applicazione del 26 per cento, a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività (commi 24-29) – Viene aumentata dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del Tuir) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro. Viene inoltre previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir.
Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (comma 30) – Introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva no ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Ritoccata dal 16 al 18% l’imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione.
Assegnazione agevolata beni ai soci (commi 31-36) – Riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduta da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall’articolo 1, commi da 100 a 105 n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all’1,5 per cento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Estromissione dei beni delle ditte individuali (comma 37) – Possibilità per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’adesione all’istituto, previsto dall’articolo 1 comma 121 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro commi 38-44)
– Imponibilità, ai fini Iva, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (articolo 4, Dlgs n. 276/2003) da Enti e Società di formazione finanziati attraverso l’apposito fondo bilaterale. Sono fatti salvi i comportamenti precedenti l’entrata in vigore di questa disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Viene riconosciuta la possibilità di definire con il versamento della sola maggiore Iva accertata in caso di liti pendenti in materia. Non sono previsti rimborsi d’imposta.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (commi 54-56) – Anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all’eco-bonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma-bonus. Riguardo all’eco-bonus, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell’anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, no a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Infine, analoghe percentuali anche per il sisma-bonus.
Proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Anche se non si tratta di una misura scale, per completezza sul tema aggiungiamo che ai
commi da 107 a 110 viene previsto un “bonus elettrodomestici” per il 2025, che consiste in un contributo no a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l’acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodo mestico sostituito.
Superbonus: la detrazione del 65%, prevista dall’ articolo 119 comma 8-bis , primo periodo, del DL n. 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.
Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (commi 57-63) – Viene esteso il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’ecacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
Iva agevolata sull’attività alpinistica (commi 64-65) – Iva al 5%, sui corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma logistica.
Misure scali in materia ambientale (commi 48-53) – Tassazioni agevolate sui redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, maggiormente se si tratta di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria o ibridi plug-in. Aumento dell’aliquota Iva per smaltimenti di rifiuti mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Lotta all’evasione (commi 74-88) – Sono introdotte alcune disposizioni volte a contrastare l’evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare ‘interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione scale e quello di pagamento elettronico. In particolare, viene sostituito interamente il comma 3 dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015, per cui si prevede che dal 1° gennaio 2026 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal ne, si prevede che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo
strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Tracciabilità delle spese (commi 81-86) – Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono introdotte alcune disposizioni tese a favorire la tracciabilità delle spese, per esempio vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai ni delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili.
Versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (commi 87-88) – Viene previsto il versamento annuale dell’imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione sulla vita, anziché al momento del rimborso o del riscatto.
Lavoratori frontalieri (commi 97-99) – Stabilito il mantenimento dello status di lavoratore frontaliere ai soggetti che, rientrando nei requisiti previsti dagli accordi Italia-Svizzera, svolgono attività in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al 25% del totale della loro attività, relativamente al periodo che va dal 1° gennaio 2024 all’entrata in vigore del Protocollo di modica dei predetti accordi
Incentivi per la prosecuzione dell’attività lavorativa (comma 161) – Il comma 161 prevede l’esclusione dall’imposizione fiscale delle misure di incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.
Disposizioni in materia di montante contributivo (comma 169) – Prevista la deducibilità dal reddito complessivo del 50% dei contributi versati dal lavoratore per alcune tipologie di maggiorazione della quota di aliquota contributiva all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla relativa Gestione separata.
Bonus nuove nascite (comma 206) – Stabilita la non imponibilità ai ni delle imposte sui redditi del nuovo “Bonus nuove nascite”, un importo una tantum, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a 40mila euro annui.
Spesa detraibile per cani guida (comma 229) – Stabilito l’aumento da 1.000 a 1.100 euro della spesa detraibile, dall’imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Incremento del “Bonus psicologico” (comma 344) – La legge di Bilancio 2025 rifinanzia il cosiddetto “bonus psicologico” (o “bonus psicologo”), il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia introdotto dal DL n. 228/2021 (articolo 1-quater, comma 3 ). La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l’anno 2024, incrementa le risorse a 9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l’anno 2027, riportando gli oneri a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
Compensi lavoro straordinario comparto sanità (comma 354) – Imposta del 5 per cento, sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali regionali e comunali, sui compensi erogati a infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a titolo di lavoro straordinario disciplinato dall’articolo 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021.
Interventi in materia di premi di produttività (comma 385) – Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Welfare aziendale (comma 386-391) – Si eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d’imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del limite di esenzione, dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa (commi 386-391)
Viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione è applicata a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d’imposta 2024 (commi 395- 398).
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici (comma 246) – Riconosciuto anche per l’anno 2025, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche imprese (articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145/2018) nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (comma 399) – Proroga, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Modiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (commi 427-429) – La disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 viene modificata ampliando la platea dei beneficiari ed elevando la percentuale del costo dell’investimento detraibile.
In particolare:
il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate (lett. a));
per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta (lett. b));
si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%), prevedendo specifiche modiche normative di coordinamento (lett. c, d, e));
si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario (lett. f));
viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0 (lett. g));
si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni (lett. h));
si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica
Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (lett. i));
si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (lett. l));
gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e la fruizione dei crediti d’imposta che hanno subito i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
Modiche al credito d’imposta Transizione 4.0 (commi 445-448) – La legge di Bilancio 2025 rimodula il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d’imposta Transizione 4.0 e modica alcune condizioni riguardanti la tipologia di investimenti, il periodo di effettuazione degli stessi investimenti e l’effettuazione dei relativi ordini e pagamenti.
Proroga del credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (comma 449) – Viene prorogato no al 31 dicembre 2027, con un aggiornamento dei limiti di utilizzo, il credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati
regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Ires agevolata al 20% (commi 436-444) – IRES agevolata al 20% (rispetto al 24 per cento) per il solo periodo d’imposta 2025, ai soggetti indicati dall’articolo 73 comma 1 lettere a), b) e d) del Tuir) al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Previsti inoltre altri requisiti legati, tra l’altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La norma dettaglia inoltre i casi di decadenza e di esclusione dall’agevolazione.
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (commi 458-460) – La legge di Bilancio 2025 riconosce ai soggetti che hanno fruito indebitamente del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’ articolo 3 del DLn. 145/2013, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’ articolo 5, commi da 7 a 10, del DL n. 146/2021, un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028. Apposito decreto ministeriale definirà le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.
Estensione del credito d’imposta Zes unica (commi 485-490) – Viene esteso al 2025 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e con un limite di spesa pari a 2,2 miliardi per il 2025. La norma detta gli specifici obblighi in capo agli operatori economici interessati di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili.
Prevista un’ulteriore comunicazione integrativa, corredata della relativa documentazione indicata, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Viene demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti a tali obblighi.
Tassazione agevolata delle mance percepite dal personale di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (comma 520) – Cresce dal 25 al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5 per cento. Si tratta del regime di tassazione agevolata introdotto dall’ articolo 1 comma 58 della legge n. 127/2022, che prevede, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (le cosiddette “mance”)
e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’ articolo 5 della legge n. 287/1991. Innalzato da 50 a 75 mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva.
Misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura (commi 541-546)
Il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis del DL n. 124/2023) viene esteso anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni. In particolare, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e successivamente comunicare, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Misure connesse alla ricostruzione (comma 663) – Viene Prorogata al 31 dicembre 2025, per le persone siche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma 2016 di cui all’ articolo 1 del DL 189/2016, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Non concorrenza ai ni scali (Ires e Irpef, in particolare) dei redditi da fabbricati dichiarati inagibili totalmente o parzialmente.
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina Irpef (commi 726-729 e 750-752) – In considerazione della riforma degli scaglioni dell’Irpef, viene disposto il differimento dei termini per la modifica, da parte delle Regioni e dei Comuni, degli scaglioni e delle aliquote sia dell’addizionale regionale sia della addizionale comunale sull’imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Energie rinnovabili contributi
Facciamo presente che la Regione FVG ha rifinanziato l’acquisto impianti fotovoltaici per i privati per mantenere attivo il contributo del 40% sulla spesa sostenuta.
Questo vale ad oltranza ma solo fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.
Per maggiori chiarimenti contattare il nostro referente Maurizio Zoppolato
Nostri recapiti:
Studio di Tavagnacco (UD) tel. 0432 470097 email info@studiosigma.eu
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Ricordiamo che lo studio prende in considerazione solo le mail spedite alle mail principali di studio evitando le mail personalizzate, se non previo avviso telefonico.
Orari di apertura degli studi SIGMA Trieste e Tavagnacco:
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rag. Fulvio Zoppolato 340 7433041
rag. Franco Lucchesi ragioniere commercialista 348.7078709
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