Circolare Informativa di Marzo 2024

Prossime scadenze:

 

18 marzo 2024 versamento tassa annuale vidimazione libri sociali per le società a responsabilità limitata di euro 309,87. Lo studio si occuperà di mandare in pagamento gli F24 per il pagamento della tassa dovuta

 

18 marzo 2023 scadenza iva febbraio 24 per i mensili e annuale 2023 per i contribuenti trimestrali

 

18 marzo 2024 scadenza consegna ai percettori delle certificazioni dei redditi per l’anno 2023. Per i contribuenti autonomi la scadenza è al 31 ottobre 2024

 

 

 

Riapertura termini di pagamento Rottamazione-quater al 15 marzo 2024

 

Agenzia delle entrate-Riscossione informa che la Legge n. 18/2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 215/2023, ha fissato al 15 marzo 2024 il nuovo termine entro il quale è possibile effettuare il versamento delle rate del piano di definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. Rottamazione-quater), le cui scadenze erano originariamente stabilite al 31/10/2023, 30/11/2023 e 28/2/2024.
Saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla nuova scadenza (ossia entro il 20 marzo 2024).

Come previsto dalla legge, in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata del piano si perdono i benefici della definizione agevolata.

 

 

2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024

È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online.

L’agevolazione è subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

 

CONTRIBUTO REGIONALE FVG IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIVATI.

 

Si segnala la Regione FVG per le persone fisiche private, ha previsto che la presentazione delle domande per la richiesta del contributo dell’impianto fotovoltaico, ad avvenuta installazione, sarò idonea sino a che non sarà stabilita la chiusura del bando e le domande saranno valide sino al 31/12/2025. Pertanto ad oggi è ancora possibile, per i privati, presentare domanda di contributo del 40% sull’impianto già installato.

 

 

Il concordato preventivo biennale.

 

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale (art. 17, Legge n. 111/2023), pubblicato in G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

 

Soggetti ammessi alla procedura

In particolare, il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di precise esclusioni.

Sono esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.

 

Proposta di concordato

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

In particolare:

  • entro il 15 giugno 2024 verrà messa a disposizione dei contribuenti interessati una piattaforma informatica per l’invio dei dati necessari all’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta;
  • entro il 15 ottobre 2024 i contribuenti potranno aderire o meno alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

 

Attenzione: L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

 

Decadenza dal concordato

In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:

  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
  • cessazione dell’attività.

 

Attenzione: Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

 

Per dare concreta attuazione all’istituto in esame sono ancora necessari i provvedimenti attuativi di MEF e Agenzia delle Entrate.

 

È quindi ancora prematuro l’approfondimento dei casi specifici, ma il tema si presenta come “dirompente” ed è spesso commentato da editori non specializzati con termini fuorvianti.

Sarà cura del nostro Studio aggiornarvi in merito alle novità inerenti alla possibilità di accesso all’istituto e rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

 

 

 

 

 

 

 

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