Pagamento bollo integrativo sulla massa rimorchiabile degli autocarri
L’Agenzia delle Entrate sta in questo periodo sanzionando tutti gli autocarri sulla tassa del bollo autoveicoli, anche se regolarmente pagata, in quanto gli autocarri che riportano sul libretto la “massa rimorchiabile” sino a 35 quintali, anche se non hanno installato il gancio di traino, sono chiamati a versare un ulteriore balzello oltre il bollo normale, solo per il fatto che nel libretto di circolazione è indicata la “massa rimorchiabile” nel campo O.1.
La quota della massa rimorchiabile riguarda solo gli autocarri per trasporto di cose o analoghi (trattori per semirimorchio, trasporti specifici, usi speciali con pagamento in base alla portata fittizia); ne sono quindi escluse tutte le altre categorie, in particolare le autovetture, il cui bollo auto non è assolutamente influenzato dalla presenza o meno della massa rimorchiabile o del gancio traino.
La tariffa per autocarri di massa complessiva fino 3,5 tonnellate è di Euro 25,82 per ciascuna annualità e l’Agenzia delle Entrate, avendo 3 anni di tempo per accertare il mancato pagamento, sta inviando gli accertamenti dall’anno 2020.
Ovviamente si attiverà anche per gli anni successivi salvo che il contribuente non effettui la regolarizzazione spontanea o intervenga il legislatore per chiarire tale situazione anomala.
Per non essere soggetti all’imposta integrativa della massa rimorchiabile è necessario effettuare una pratica amministrativa di rinuncia al traino che avrà effetto solamente dalla scadenza del prossimo bollo (2024).
30 novembre 2023 – non per tutti – versamento acconti per il 2023
L’articolo 4 del dl 145/2023, il decreto anticipi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2023, n.244) collegato alla manovra 2024, consente a coloro che sono soggetti iva e con un volume di ricavi annuo inferiore ai 170mila euro, di poter spostare la scadenza di versamento del secondo acconto del 30-11-23 al 16-01-24, con facoltà ulteriore di rateizzarlo in massimo cinque rate successive entro il giorno 16 dei mesi seguenti.
Praticamente per tutte le minori partite iva
Per tutti gli altri la scadenza rimane al 30 novembre.
Presto vi saranno comunicati gli importi da versare con il prossimo acconto in scadenza al 30 11 23 per conoscere le vostre disponibilità
Titolare effettivo società di capitali – rinnovo informativa su tale scadenza
Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è generalmente la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene il possesso diretto o indiretto di una quota del capitale sociale superiore al 25%. Il possesso è diretto quando la quota è detenuta direttamente da una persona fisica.
Identificato il titolare effettivo o più titolari, la normativa prevede di effettuare una comunicazione telematica al Registro Imprese entro il 13/12/2023 con firma digitale del legale rappresentante della società.
Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
- le imprese con personalità giuridica
- le persone giuridiche private
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
In questi giorni le Camere di commercio stanno inviando tramite PEC una brochure su tale adempimento.
Lo studio Sigma si offre di eseguire tale pratica al Registro delle Imprese per tutte le società di capitali che ne faranno richiesta.
Per la pratica il costo sarà di 90 euro.
AGEVOLAZIONI – Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022
Scade il 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.
Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.
IVA – Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari e minimi
A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.
I contribuenti minimi e forfetari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione “Fatture e corrispettivi” e quindi “Fatture elettroniche e conservazione”. Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo SdI e, quindi, conservarla.
Concordato preventivo biennale in arrivo: adesioni entro luglio 2024
Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, potranno accedere a un nuovo concordato preventivo biennale. È quanto prevede una bozza del decreto legislativo che approda sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, venerdì 3 novembre 2023.
Il testo andrà poi alle Camere per il parere prima del passaggio definitivo e l’entrata in vigore, già dal 2024. Le novità mirano ad ottimizzare l’impiego delle nuove tecnologie ed in particolare l’intelligenza artificiale (AI), per una migliore integrazione fra le diverse banche dati a disposizione del Fisco.
Nelle intenzioni del Governo il nuovo concordato dovrà permettere ai contribuenti di accordarsi con il Fisco in anticipo, per due anni, sui propri redditi.
In tale contesto:
- l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti la proposta di adesione entro aprile 2024 (a regime tale scadenza sarà fissata al 15 marzo di ogni anno;
- i contribuenti avranno tempo per valutare l’adesione sino a luglio 2024 (giugno, per le annualità successive).
Sotto il profilo soggettivo la procedura si rivolge ai contribuenti titolari di partita IVA, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, anche in regime forfetario.
Restano esclusi dal nuovo concordato, invece, coloro che:
- hanno indicato nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- contribuenti ISA con voto inferiore a 8 (a meno di non aggiornare i dati in possesso dell’Agenzia);
- non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi o hanno ricevuto condanne per “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
PROSSIME SCADENZE:
- 16/11/2023 liquidazione 3^ rata fissa INPS gestione artigiani/commercianti;
- 16/11/2023 liquidazione IVA mensili e trimestrali;
- 30/11/2023 invio comunicazione telematica LIPA relativa al 3^ trimestre 2023.
- 30/11/2023 versamento imposta di bollo per i primi tre trimestri se l’importo dovuto per ciascun
periodo era risultato inferiore a Euro 5.000,00
Per le novità per il 2024, rimaniamo in attesa dell’approvazione della manovra di bilancio 2024, prima di illustrarvele. Oggi è disponibile solo la bozza proposta ed inviata alle camere
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